la circostanza che l’aggiudicazione definitiva sia condizionata all’esito della verifica dei requisiti, non implica la necessità che intervenga in momento successivo alla verificazione dei requisiti, essendo rilevante non già il momento di formazione dell’atto, ma la sua efficacia.
Ben può quindi la stazione appaltante che ha approvato gli atti di gara, disporre l’aggiudicazione definitiva, subordinandone l’efficacia alla condizione dell’esito positivo della verificazione dei requisiti.
Non potrà in tal caso ravvisarsi inversione procedimentale, attesa la funzione della “condizione” nella struttura negoziale, di sospendere l’efficacia dell’atto, fino al suo verificarsi.
La stazione appaltante ha, quindi, correttamente applicato la disposizione di legge, riservando la verifica delle autodichiarazioni prima del conferimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, già legittimamente deliberata
Per quanto concerne la violazione dell’art. 79 del d. lgv. n. 163 del 2006, per mancata notificazione ai contro interessati dell’avvenuta aggiudicazione, come rilevato dal TAR, il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dell’esito della gara nei successivi 5 giorni, incide solo sulla conoscenza dell’atto ai fini della tempestiva impugnazione.
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