l’art. 38, lett. f) D.lgs. n. 163-06 non prevede come necessario l’accertamento giurisdizionale definitivo delle suddette negligenze ed errori,
ma prescrive l’obbligo di mettere a conoscenza la stazione appaltante (della gara in corso) delle vicende pregresse, anche qualora le stesse siano state semplicemente valutate “gravi” (o, per meglio dire, abbiano comportato lo scioglimento del rapporto) dall’Amministrazione, con la quale si siano verificate.
Infatti, la fattispecie citata è sufficientemente integrata dalla motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate da una stazione appaltante e/o ad errori professionali precedenti che abbiano fatto venir meno la fiducia nell’impresa (cfr. Cons. St., V, 16 agosto 2010 n. 5725; Sez. VI, 28 luglio 2010, n. 5029 e 27 gennaio 2010 n. 296) e prevede, quale indispensabile corollario, che il concorrente dichiari in sede di partecipazione alla gara tutti gli elementi che riguardino eventuali episodi di negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni effettuate nei confronti di altre Amministrazioni.
Né appare possibile sostenere la tesi secondo cui le contestate gravi inadempienze non costituirebbero grave inadempimento a carico della società appellante, in quanto verificatesi in fase anteriore alla stipula del contratto; infatti, l’inadempimento di una prestazione non assume minore o diversa rilevanza se la formalizzazione del contratto non è ancora intervenuta e il servizio viene svolto nelle more con un affidamento urgente sotto riserva.
Peraltro, lo stesso tenore letterale della norma, che richiama semplicemente l’esecuzione delle prestazioni affidate, consente di ritenere applicabile l’applicazione della fattispecie ai casi di affidamento all’aggiudicataria in via d’urgenza dell’esecuzione dell’appalto, sotto riserva di stipula del contratto.
E’, infatti, chiaro che l’art. 38, comma 1, lettera f), del Codice appalti stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso un grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
La vicenda relativa alla grave inadempienza con un soggetto diverso dall’Amministrazione che ha bandito la gara rientra nella seconda parte della disposizione, laddove la norma consente all’amministrazione di valutare i precedenti professionali delle imprese concorrenti e quindi di tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni diverse, al fine di stabilire il grado di capacità tecnico professionale nella esecuzione della fornitura.
Passaggio tratto dalla decisione numero 3666 del 21 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Il Giudice di prime cure ha fatto applicazione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011, che ha definitivamente preso posizione sulla questione dell’esame prioritario del ricorso incidentale “paralizzante” (o “escludente”), sulla base dei principio per cui chi agisce in giudizio deve essere titolare di una posizione giuridica sostanziale meritevole di tutela (ad 24 e 113 Cost).
L’accoglimento del ricorso incidentale in primo grado ha, dunque, correttamente precluso l’esame del ricorso principale di primo grado, in quanto la Ricorrente Service s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, risultando quindi logica e ragionevole il capo delle sentenza impugnata laddove ha statuito l’illegittimità dell’atto di ammissione della Ricorrente Service alla gara indetta dal Comune di Torre del Greco.
Per l’effetto, dunque, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale dalla stessa proposto.
Nessun commento:
Posta un commento