istanza di sgravio non può far considerare sussistente il requisito di correttezza fiscale
deve essere assicurata fino al momento della aggiudicazione, essendo palese l'esigenza per la stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della procedura. Di conseguenza deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione fiscale o contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento. Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio -già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE con la pronuncia del 9.2.1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04- secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (regolarizzazione che, pure, può avvenire in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola posizione. La regolarizzazione postuma, se vale a eliminare il contenzioso tra l'impresa e l'Ente previdenziale (o l’Agenzia fiscale), non può comportare il venire meno “ex post” della causa di esclusione.
Facendo applicazione dei principi su esposti al caso in esame, appare evidente che la regolarizzazione, essendo avvenuta tardivamente, non poteva assumere rilievo ai fini dell’ammissione alla gara.
ai fini della configurabilità del requisito della regolarità fiscale va escluso ogni rilievo alla modestia dell’entità del debito definitivamente accertato, non essendo in proposito previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione. In questo contesto, spettando in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale delle concorrenti e non disponendo, la stazione appaltante –né, tantomeno, il Giudice amministrativo- di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, l’esclusione dalla procedura non poteva che costituire decisione vincolata.
Tratto dalla decisione numero 3663 del 21 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Quanto in particolare al rilievo dell’appellante secondo cui la violazione fiscale non poteva dirsi “definitivamente accertata”, il Collegio considera decisivo osservare, con il TAR, che, al momento della disposta esclusione (18.11.2010), la cartella esattoriale non era stata impugnata e si era, perciò, venuto consolidando il presupposto della irregolarità fiscale accertata in via definitiva, richiesto dal citato art. 38/g) quale presupposto per l’esclusione della concorrente dalla procedura.
A una diversa conclusione, nel senso, cioè, di far ritenere (contestata e dunque) non definitivamente accertata l’irregolarità tributaria, con conseguente ammissione della concorrente alla gara, si sarebbe potuti pervenire qualora la concorrente avesse proposto ricorso contro la cartella esattoriale, in modo tempestivo, dinanzi al giudice tributario, prima della pubblicazione del bando, oppure entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della offerta. Il che non è però avvenuto.
Inoltre, la richiesta di Ricorrente del 30.7.2010 di riesame in autotutela per il discarico parziale della cartella esattoriale (alla quale ha fatto seguito, da parte dell’Agenzia delle entrate, uno sgravio parziale, per circa 306 €, sui quasi 2.400 del carico fiscale) non equivale a un ricorso al giudice tributario che, come detto, avrebbe consentito di considerare non definitivamente accertata la violazione fiscale. In altre parole, istanza di sgravio e sgravio parziale non potevano far considerare sussistente il requisito di correttezza fiscale richiesto dall’art. 38/g) del codice dei contratti pubblici per la partecipazione alla procedura, comprovando semmai, l’assenza del citato requisito di regolarità.
Nessun commento:
Posta un commento