Da altra angolazione è tuttavia utile precisare che anche la previsione quale requisito di capacità tecnica, necessario per l’ammissione alla gara, l’aver svolto servizi identici presso almeno dieci comuni, di cui almeno uno della dimensione dell’ente appaltante, appare oggettivamente ingiustificato
in relazione all’oggetto dell’affidamento e discriminatorio rispetto a tutti quei concorrenti che potevano vantare l’esperienza derivante dallo svolgimento di servizi analoghi, anche in comuni di dimensione superiore a quella del comune di Termoli, ma in numero inferiore a dieci. Tale essenziale considerazione è sufficiente per considerare fondato anche il secondo motivo di ricorso.
Da un diverso punto di vista anche la previsione della attribuzione di un punteggio consistente, ai fini della valutazione tecnica dell’offerta, per elementi puntuali riferiti all’organizzazione aziendale dei ricorrenti, come esistente al momento dell’offerta anziché a quello dell’esecuzione del servizio, non appare del tutto corretta.
A ben vedere il numero di dipendenti di una ditta, quale elemento di valutazione dell’offerta tecnica, non appare un criterio significativo per comprovare la qualità delle caratteristiche tecniche e professionali nell’esecuzione del servizio stesso e può prestarsi ad interpretazioni di favore per alcuni concorrenti.
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