Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquilana configurabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esercizio di illegittima attività provvedimentale
Ricorre, indubbiamente, il presupposto del fatto illecito della p.a., accertato con sentenza ormai passata in giudicato che ha dichiarato l’illegittimità della procedura di gara culminata con l’aggiudicazione del contratto al raggruppamento d’imprese carente dei requisiti soggettivi di partecipazione.
Ciò ha cagionato il danno ingiusto sofferto dalla ricorrente, la quale ha subito la lesione del suo interesse pretensivo all’aggiudicazione della commessa pubblica.
Parimenti dimostrato è il nesso di causalità tra la condotta illecita dell’amministrazione e il pregiudizio arrecato al gruppo Ricorrente, atteso che se il Comune avesse agito legittimamente l’esito alternativo della gara avrebbe consentito alle ricorrenti di conseguire l’aggiudicazione ed il relativo contratto.
In ordine alla sussistenza del requisito attinente alla colpevolezza della responsabilità per la illegittima aggiudicazione espletata, giova ricordare gli approdi giurisprudenziali cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di pubblici appalti.
Come è noto, con la sentenza 30 settembre 2010 resa nella causa C-314/09 (c.d. sentenza Graz Stadt), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il principio della responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione, in ordine ai danni derivanti da illegittimità di atti della procedura di affidamento di pubblici appalti. In particolare, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato la incompatibilità con il diritto europeo di ogni normativa nazionale che subordini il diritto al risarcimento del danno, arrecato al concorrente vittorioso nel giudizio di annullamento, al carattere colpevole della violazione commessa dall’amministrazione aggiudicatrice.
L’ammissibilità di un modello di responsabilità senza colpa è stata giustificata dalla Corte di Giustizia attraverso il richiamo ai principi di effettività e rapidità della tutela, enunciati nella direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre1989 ( e ripresi nella vigente direttiva n. 66/2007), i quali impongono agli ordinamenti nazionali di garantire mezzi di ricorso rapidi ed efficaci contro le decisioni amministrative assunte in contrasto con la normativa posta a tutela della concorrenza nel settore degli appalti pubblici.
Tratto dalla sentenza numero 564 del 5 giugno 2012 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
Ad avviso del Collegio, l’innalzamento dello standard di tutela per il soggetto danneggiato che chieda il risarcimento del danno, così affermato dalla Corte di Giustizia UE, non opera in modo indiscriminato ogni qual volta venga in considerazione il risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo, ma è necessario che tale lesione attenga alle situazioni soggettive disciplinate dalle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, concernenti le procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti, nelle quali l’interesse primario tutelato dal legislatore comunitario è costituito dalla libertà di concorrenza.
Nessun commento:
Posta un commento