Non vi è dubbio alcuno che la clausola era chiara, inequivoca e perentoria , nel fissare il predetto requisito soggettivo come necessario per la partecipazione alla procedura, al di là della circostanza che tale clausola fosse legittima o meno.
È incontroverso che la Controinteressata Sa non disponeva di un Project Manager certificato PMP, come previsto dal bando di gara a pena di esclusione.
Ne consegue che tale clausola era oggettivamente impeditiva dell’ammissione della società Controinteressata Sa alla procedura e,quindi, immediatamente lesiva per la posizione giuridica della società stessa, la quale era di conseguenza tenuta ad impugnare tempestivamente e autonomamente la clausola predetta nei termini normativamente previsti a pena di decadenza..
Non v’è dubbio, infatti, che ogni clausola della lex specialis che precluda la partecipazione alla gara in virtù di requisiti soggettivi non posseduti dall’impresa concorrente – come nel caso di specie –, debba essere immediatamente impugnata pena la successiva inammissibilità del ricorso.
Al riguardo , del resto , è appena il caso di richiamare l’univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio,secondo cui qualora la lex specialis preveda dei requisiti soggettivi di ammissione tali da precludere in modo sicuro l’utile partecipazione di determinate categorie di soggetti, deve essere immediatamente impugnata dalla società che sia priva di siffatti requisiti, in quanto, per tale profilo, il bando è immediatamente lesivo (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Per quanto sopra, il ricorso proposto dalla Controinteressata in prime cure si appalesa inammissibile,come correttamente dedotto dall’odierna appellante.
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