l'Amministrazione statale non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l' atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.
Del resto, tutte le volte che l'azione giudiziaria viene basata sull'art. 2043 c.c., occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l'evento e che si sia verificato un danno - conseguenza, ma anche che essa sia qualificata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Difatti, in tema di responsabilità civile della P.A., (Cass. n. 22508 del 2011) l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
Nella specie il Collegio ritiene insussistente l’elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo alla P.A., sia quanto alla richiesta di risarcimento del danno inerente la acclarata illegittimità dell’atto di diniego del richiesto finanziamento per il fabbricato rurale e per la messa a dimora di n.5000 piante, sia quanto al lamentato ritardo con cui la stessa avrebbe poi concretamente provveduto in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 4158/2005.
Nessun commento:
Posta un commento