il Consorzio Controinteressata ha contestato che la fideiussione presentata dall’Ati Ricorrente fosse condizionata, in violazione delle norme del disciplinare, e non avesse indicato un termine di durata del rinnovo.
Anche tale censura appare priva di pregio, poiché, da un lato, l’impegno del garante “sin d’ora” a rinnovare la cauzione provvisoria, “a richiesta della stazione appaltante”, non è altro che una formula destinata ad esplicitare che l’effetto automatico richiesto dalla lex specialis sia materialmente legato ad una comunicazione in merito da parte dell’amministrazione;
dall’altro, il richiamo della ricorrente alla “durata indicata nel bando” deve essere necessariamente riferito, per un elementare principio di interpretazione secondo buona fede, proprio ai novanta giorni di cui parla il disciplinare di gara.
Infine, quanto alla presunta mancata sottoscrizione della cauzione da parte dell’Ati Ricorrente, la ricorrente ha provato che la firma digitale con cui doveva essere sottoscritto il documento telematico era stata debitamente allegata nelle forme prescritte.
Tratto dalla sentenza numero 1458 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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