L’esclusione è illegittima:ben poteva la concorrente presentare una cauzione ridotta
la sostituzione della serie UNI CEI EN 45000 con la serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, quale norma di riferimento per l’accreditamento degli organismi di certificazione, rende del tutto conforme alla previsione dell’art. 75, comma 7, del codice degli appalti la documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto della riduzione al 50% della cauzione provvisoria, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione con il provvedimento di esclusione
condivisibile la contestazione secondo la quale non sussistono i presupposti della esclusione di RICORRENTE. s.p.a. disposta dalla stazione appaltante con il verbale n. 2 del 17.02.2012, in quanto:
- l’esclusione è stata disposta perché la ricorrente avrebbe presentato della documentazione non conforme alle previsioni del bando e dell’art. 75 del d.l.vo 2006 n. 163, “non avendo presentato una garanzia provvisoria del 2% o idonea documentazione per la riduzione al 50% della stessa. Da verifica effettuata … è emerso che C_ non è un soggetto che rientra tra gli organismi accreditati di cui all’art. 75, comma 7, del d.l.vo 163/2006”;
- dalla documentazione versata in atti emerge che C_ (organismo di certificazione che ha rilasciato la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in favore della ricorrente) è attualmente accreditato ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che ha progressivamente sostituito la serie UNI CEI EN 45000, in relazione alla quale C_ era stato comunque accreditato prima della sostituzione (cfr. doc da 10 a 18 di parte ricorrente);
tratto dalla sentenza numero 1468 del 28 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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