sabato 5 maggio 2012

se l'Agenzia delle entrate non ritiene idonea un polizza fideiussoria, il ricorso va davanti al giudice ordinario

Un ricorso avverso un  rigetto dell’iscrizione della polizza fideiussoria va proposto davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo


La società ricorrente ha in effetti proposto un’azione di accertamento del diritto della stessa a prestare garanzie fideiussorie in favore dell’Amministrazione finanziaria. L’atto amministrativo di rigetto della rateizzazione del debito tributario per inadeguatezza della garanzie viene in considerazione soltanto come antefatto logico così come anche il tributo resta sullo sfondo, quale vicenda presupposta.

In buona sostanza, il provvedimento amministrativo e il sottostante rapporto restano estranei al petitum sostanziale del giudizio in esame e solo incidentalmente la pretesa azionata inerisce ad un procedimento tributario.

Ciò conduce per un verso ad escludere la giurisdizione di questo Tar; per altro verso la giurisdizione tributaria in quanto circoscritta a “..tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati…e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”.

La giurisdizione spetta dunque all’Autorità giurisdizionale ordinaria




Passaggio tratto dalla sentenza numero 804 del 26 aprile 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Con il gravame in epigrafe la società ricorrente ha impugnato la disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – uff. Controlli dell’1.3.10 prot. n. 4325/2010, avente ad oggetto il rigetto dell’iscrizione della polizza fideiussoria n. 27011979 del 2.2.2010.

Tale polizza era stata emessa in favore dell’Agenzia delle entrate a garanzia della rateizzazione del debito accertato in capo alla società “P_ Angelo Sante e M_ Domenico s.n.c.”, con sede in Altamura, ex d.lgs. n.218/1997.

A seguito della determinazione negativa qui gravata con la quale l’Agenzia delle entrate ha ritenuto la polizza in questione non idonea ai fini dell’ammissione della richiesta di rateizzazione poiché non rispondente ai requisiti di legge, il contribuente ha optato per il pagamento del debito tributario in unica soluzione. Il gravame è stato proposto dalla società che aveva emesso la polizza controversa.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria con atto depositato in data 23 agosto 2010 ed ha successivamente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tar.

All’udienza del 12.1.2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

La società ricorrente ha in effetti proposto un’azione di accertamento del diritto della stessa a prestare garanzie fideiussorie in favore dell’Amministrazione finanziaria. L’atto amministrativo di rigetto della rateizzazione del debito tributario per inadeguatezza della garanzie viene in considerazione soltanto come antefatto logico così come anche il tributo resta sullo sfondo, quale vicenda presupposta.

In buona sostanza, il provvedimento amministrativo e il sottostante rapporto restano estranei al petitum sostanziale del giudizio in esame e solo incidentalmente la pretesa azionata inerisce ad un procedimento tributario.

Ciò conduce per un verso ad escludere la giurisdizione di questo Tar; per altro verso la giurisdizione tributaria in quanto circoscritta a “..tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati…e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”.

La giurisdizione spetta dunque all’Autorità giurisdizionale ordinaria.

In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso.

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