domenica 20 maggio 2012

lo stand still va applicato anche nei contratti in economia

il cd. stand still è riconducibile all’obbligo di trasparenza, richiamato dall’articolo 125 del d.lgs. n.163 del 2006, esso trova applicazione anche nel caso di cottimo fiduciario da tale norma disciplinato



il Collegio ritiene di non poter dichiarare l’inefficacia del contratto, atteso che, da un lato, come già osservato, la ricorrente non ha dimostrato la sua possibilità di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati ma solo l’illegittimità dell’intera procedura (con conseguente fondatezza solo di quest’ultima domanda), dall’altro, lo stato di esecuzione del contratto (la cui durata è prevista da ottobre 2011 a maggio 2012) è ormai giunto ad un punto tale da essere prossimo alla scadenza


Ne consegue che, nel caso di specie, appare palesemente violato il disposto di cui all’articolo 11 comma 10 del codice dei contratti


sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’articolo 123 c.p.a.: considerata la gravità della condotta della stazione appaltante, nella totale assenza di predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte, ritiene adeguato l’importo pari al 5% del valore del contratto.

Tratto dalla sentenza numero 205 del 10  maggio 2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

 

in via generale l’articolo 121 lett. c) del c.p.a. prevede la possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto, nel caso di violazione dello stand still, se ciò abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento; nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha dato prova sufficiente di meritare l’aggiudicazione del contratto in luogo della controinteressata (quindi, a tal fine, si può soprassedere all’esame dell’eccezione dell’avvocatura, circa l’irrituale proposizione della relativa censura da parte della ricorrente).

Difatti, come emerge chiaramente dalla lettera d’invito e come prospettato nel ricorso stesso, l’amministrazione ha proceduto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e, non avendo predeterminato i criteri, non è possibile stabilire, senza sostituirsi all’amministrazione (in attività inespressa), chi avrebbe potuto aggiudicarsi la gara; a ciò non essendo evidentemente sufficiente il solo fatto di aver offerto un prezzo minore per ciascuna ora (circostanza anche dubbia, in relazione alle difese delle resistenti che hanno evidenziato il maggior numero di campi offerti dall’aggiudicataria).

Anche alla luce dei criteri di cui all’articolo 122 del c.p.a., il Collegio ritiene di non poter dichiarare l’inefficacia del contratto, atteso che, da un lato, come già osservato, la ricorrente non ha dimostrato la sua possibilità di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati ma solo l’illegittimità dell’intera procedura (con conseguente fondatezza solo di quest’ultima domanda), dall’altro, lo stato di esecuzione del contratto (la cui durata è prevista da ottobre 2011 a maggio 2012) è ormai giunto ad un punto tale da essere prossimo alla scadenza.

4.- Ai sensi dell’articolo 121 comma 4 c.p.a., nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace (come nel caso di specie), si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123 e tali sanzioni si applicano, ai sensi dell’articolo 123 comma 3, anche nei casi, come quello in esame, in cui il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11 comma 10 cit..

Sul punto il Collegio ritiene che ci sia stato anche sufficiente contraddittorio tra le parti, sia perché esse hanno abbondantemente dedotto in ordine ai presupposti di illegittimità della gara, di efficacia del contratto e di mancato rispetto del termine di stipula, dalla comunicazione dell’aggiudicazione; sia perché hanno comunque percepito chiaramente la possibile applicazione di tali sanzioni (cfr., ad esempio, pag. 7 nota 2 della memoria del 14.2.2012 dell’Avvocatura dello Stato).

Vi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere che non appare necessario richiedere ulteriori memorie alle parti, ai sensi dell’articolo 73 comma 3 del c.p.a., richiamato dall’articolo 123 comma 2.

Per quanto riguarda, poi, l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la violazione dell’articolo 11 comma 10 del d.lgs. n.163 del 2006 doveva essere introdotta con motivi aggiunti e non con semplice memoria, il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che si tratta di una questione rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’articolo 123 comma 3 del c.p.a..

Ne consegue che sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’articolo 123 c.p.a..

Il Collegio, per le ragioni esposte in ordine all’avanzata esecuzione del contratto, ritiene adeguata la sola sanzione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 123, che prevede “a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.

Nel caso di specie, inoltre, considerata la gravità della condotta della stazione appaltante, nella totale assenza di predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte, ritiene adeguato l’importo pari al 5% del valore del contratto.

Tale valore non è agevolmente desumibile dalla documentazione versata in atti, e pertanto se ne rimette la liquidazione alla medesima amministrazione, calcolando l’importo finora versato all’aggiudicataria e quello che si presume sarà ad essa versato fino a scadenza, tenuto conto delle ore previste di utilizzo dei campi sportivi (secondo il calendario predeterminato dal Liceo scientifico), al prezzo stabilito dal contratto.

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