procedura negoziata di cui all’articolo 125 del d.lgs. n.163 del 2006, pur caratterizzata da maggior snellezza e semplicità, non può abdicare ai principi fondamentali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici,
come si desume dal medesimo articolo, il quale, al comma 2, prevede che “l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento”.
Ciò premesso, è altresì evidente che il principio di predeterminazione dei criteri, nel caso di scelta secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, enunciato all’articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, è riconducibile a quello di trasparenza e parità di trattamento (cfr. T.A.R. L'Aquila, sentenza 7 aprile 2011 n. 182).
Ne consegue che l’amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto predeterminare i criteri in modo adeguato, da un lato, a mettere tutti i concorrenti nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, dall’altro, a vincolare la successiva valutazione alle caratteristiche richieste e predeterminate; ciò, pur senza assegnare in modo rigido un punteggio ad ogni criterio, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, essendo la procedura negoziata, di cui all’articolo 125 del medesimo d.lgs., caratterizzata da maggiore semplicità.
Tratto dalla sentenza numero 205 del 10 maggio 2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
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