mercoledì 30 maggio 2012

il ricorso a membri esterni deve essere preceduto da analisi di mancanza di idonee professionalità

la disposizione di cui all’art  84, comma 8, del codice dei contratti pubblici è espressione di principi generali, di matrice costituzionale e comunitaria, di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

In particolare, il principio costituzionale del buon andamento impone che la selezione dei soggetti destinati a comporre la commissione di gara avvenga tra i soggetti già incardinati nella struttura organizzativa della stazione appaltante, all’evidente scopo di contenere i costi di svolgimento della procedura di affidamento. Solo in caso di accertata carenza di adeguate professionalità lo stesso principio rende legittimo il ricorso a commissari di provenienza esterna all’amministrazione aggiudicatrice.

Tuttavia, i sopra ricordati principi di imparzialità e trasparenza impongono che nel caso in cui la scelta sia orientata verso professionisti privati questa non sia diretta, ma venga previamente circoscritta dagli ordini professionali di appartenenza attraverso la formazione di elenchi di candidati dalle quali attingere.

Tratto dalla decisione numero 2963 del 22 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato



La coerenza di una simile previsione legislativa con i ridetti canoni generali dell’agire amministrativo si manifesta in misura tanto più evidente quanto più si abbia riguardo agli ambiti di discrezionalità che l’individuazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente alla commissione di gara. Tale inoppugnabile dato di comune esperienza impone che la scelta “a monte” dei membri dell’organo deputato alla valutazione delle offerte non ricada su soggetti liberamente eligibili dall’amministrazione, perché ciò potrebbe in ipotesi prestarsi a sospetti ed illazioni circa la sussistenza di ragioni estranee a quelle inerenti la scelta della migliore offerta nell’interesse pubblico, finendo dunque per compromettere irrimediabilmente il principio di ordine imperativo dell’imparzialità al cui presidio è invece posta la procedimentalizzazione della scelta di professionisti esterni prevista dall’art. 84, comma 8, cit.

la disposizione di cui all’art  84, comma 8, del codice dei contratti pubblici è espressione di principi generali, di matrice costituzionale e comunitaria, di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

In particolare, il principio costituzionale del buon andamento impone che la selezione dei soggetti destinati a comporre la commissione di gara avvenga tra i soggetti già incardinati nella struttura organizzativa della stazione appaltante, all’evidente scopo di contenere i costi di svolgimento della procedura di affidamento. Solo in caso di accertata carenza di adeguate professionalità lo stesso principio rende legittimo il ricorso a commissari di provenienza esterna all’amministrazione aggiudicatrice.

Tuttavia, i sopra ricordati principi di imparzialità e trasparenza impongono che nel caso in cui la scelta sia orientata verso professionisti privati questa non sia diretta, ma venga previamente circoscritta dagli ordini professionali di appartenenza attraverso la formazione di elenchi di candidati dalle quali attingere.

La coerenza di una simile previsione legislativa con i ridetti canoni generali dell’agire amministrativo si manifesta in misura tanto più evidente quanto più si abbia riguardo agli ambiti di discrezionalità che l’individuazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente alla commissione di gara. Tale inoppugnabile dato di comune esperienza impone che la scelta “a monte” dei membri dell’organo deputato alla valutazione delle offerte non ricada su soggetti liberamente eligibili dall’amministrazione, perché ciò potrebbe in ipotesi prestarsi a sospetti ed illazioni circa la sussistenza di ragioni estranee a quelle inerenti la scelta della migliore offerta nell’interesse pubblico, finendo dunque per compromettere irrimediabilmente il principio di ordine imperativo dell’imparzialità al cui presidio è invece posta la procedimentalizzazione della scelta di professionisti esterni prevista dall’art. 84, comma 8, cit.


Immediato precipitato di tali considerazioni è il carattere inderogabile della sequenza procedimentale descritta dalla norma in esame, perché è solo attraverso il suo rigoroso rispetto e la limitazione del potere discrezionale del potere dell’amministrazione di comporre la commissione di gara che ne consegue, che i più volte ricordati precetti generali possono concretamente essere attuati.

A sua volta, l’inderogabilità del procedimento importa che il ricorso a membri esterni sia preceduto da una puntuale ricognizione della mancanza di professionalità idonee all’interno dell’amministrazione o di ragioni obiettive che impongano una simile scelta e che questa sia esternata attraverso una motivazione dotata di apprezzabile grado di specificità. 
Immediato precipitato di tali considerazioni è il carattere inderogabile della sequenza procedimentale descritta dalla norma in esame, perché è solo attraverso il suo rigoroso rispetto e la limitazione del potere discrezionale del potere dell’amministrazione di comporre la commissione di gara che ne consegue, che i più volte ricordati precetti generali possono concretamente essere attuati.

A sua volta, l’inderogabilità del procedimento importa che il ricorso a membri esterni sia preceduto da una puntuale ricognizione della mancanza di professionalità idonee all’interno dell’amministrazione o di ragioni obiettive che impongano una simile scelta e che questa sia esternata attraverso una motivazione dotata di apprezzabile grado di specificità.

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