La domanda di risarcimento del danno per equivalete è infondata.
Si è evidenziato, infatti, che la ricorrente non ha dimostrato di meritare l’aggiudicazione della gara, ma solo l’illegittimità di quest’ultima, e pertanto, non avendo un pretesa meritevole di tutela ad essere parte del rapporto contrattuale, il relativo interesse positivo non può ricevere neanche tutela risarcitoria per equivalente (cioè non ha diritto al profitto che avrebbe ricavato dall’esecuzione del contratto).
Inoltre, l’illegittimità ha travolto tutta la gara dal momento dell’invio della lettera d’invito, quindi anche la partecipazione ad essa ne resta coinvolta, e pertanto non è idonea a sorreggere una legittima pretesa all’aggiudicazione.
Trattandosi, poi, di procedura valutativa, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, le chance esulano da una determinazione di tipo matematico-statistico, come invece accade per l’offerta con il prezzo più basso (e quindi il danno non può essere risarcito, con un criterio matematico-probabilistico, basandosi cioè sul profitto sperato - pari al 10% dell’importo a base di gara - diviso per i partecipanti).
sentenza numero 205 del 10 maggio 2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
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