Tratto da Cassazione civile, sezione terza - 10 Gennaio 2012 - n° 65
9.1. la polizza fideiussoria configura già di per sé un contratto autonomo di garanzia (sul quale v., da ultimo, Cass. Sez. Un., 18/02/2010, n.3947, che ne individua la causa concreta in quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale);
9.2. la sua peculiarità sta allora in ciò, che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, l'obbligazione di garanzia non è accessoria, ma appunto autonoma, rispetto all'obbligazione garantita: sicché LA GARANZIA PRESTATA PERSISTE ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE O CADUCAZIONE - a qualsiasi titolo, compreso il caso del cd. condono - DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA; e venendo la prima meno sostanzialmente quando il pagamento dovuto sia effettuato dal contribuente debitore principale (Cass. Sez. Un., 15/10/1998, n.10188; Cass. 15/03/2004, n.5239; Cass. 7/07/2006, n.15576);
9.3. orbene (tra le ultime, v. Cass. 27/06/2007, n.14853), LA PREVISIONE DEL CARATTERE INCONDIZIONATO DELL'OBBLIGO di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita ELIDE L'APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SULLA FIDEIUSSIONE anche all'assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), che va qualificato allora come CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA sui generis e precisamente di tipo cauzionale, in quanto figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, caratterizzata essendo dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo;
9.4. in un contratto del menzionato tipo, la clausola di pagamento a semplice richiesta del creditore-beneficiario - che preclude al fideiussore, derogando alla regola dell'art.1945 cc, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale - assicura, per tale via, al creditore garantito una disponibilità di denaro immediata, con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, dato che in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale costituito, nel primo caso, nella richiesta della somma assicurata e, nel secondo, dall'incameramento della cauzione (Cass. 4/04/1995, n.3940;Cass. 1/06/2004, n.10486; Cass. n.14853 del 2007, cit.; per ipotesi analoghe, v. Cass. 24/04/2008, n.10658).
10. Dall'intero regime della polizza - ricostruito sopra al paragrafo 7 - emerge allora in modo inequivoco la centralità della garanzia fideiussoria, quale perno del meccanismo di erogazione dei rimborsi per il tramite dello strumento del conto fiscale:
10.1. mediante la previsione dell'obbligo di prestazione di una garanzia, strutturata dalla legge in modo da garantire massimamente il beneficiario, il legislatore ha inteso immunizzare l'Amministrazione dai rischi connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali in base a procedure snelle, volte a dare sollecito riscontro alle istanze creditorie dei contribuenti che, a vario titolo, abbiano sostenuto un carico tributario eccedente il dovuto (in tali sensi, v.Corte conti, sez. giurisd. Sicilia, 17/12/2008, n.3315);
10.2. in certa misura, a compensazione o contrappeso della sostanziale carenza di controlli sostanziali, è prevista la prestazione della garanzia da parte di chi insta per il rimborso e sostiene la tesi che questo gli sia dovuto: ne è riprova il fatto che la garanzia non è dovuta proprio per il caso in cui il rimborso è disposto dall'ufficio finanziario (v. sopra al punto 7.1.), evidentemente all'esito non già dell'autodichiarazione, ma di quella positiva attività di verifica e di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, invece istituzionalmente compressa od omessa nel rimborso a semplice richiesta;
10.4. la funzione della polizza non è allora quella di sostituire e garantire il versamento dell'imposta, ma di rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso: in altri termini, col rimborso accelerato di cui all'art. 38 bis, si determina uno spostamento patrimoniale in favore del contribuente, che ha però carattere di provvisorietà e precarietà, per cui, se i successivi riscontri dimostrano che il rimborso non era dovuto, s'impone anzitutto il ristabilimento dello status quo ante e a tale finalità di "ripristino" è, per l'appunto, collegata la garanzia (Cass. Sez. Un., 1/10/1996, n 8592; Cass. 12/10/1994, n.8333; Cass. Sez. Un., 15/04/1994, n.3519; Cass. Sez. Un. 15/10/1998, n.10188);
10.5. pertanto, per la natura autonoma dell'obbligazione di garanzia (sulla cui legittimità, in quanto espressione del principio dell'autonomia negoziale, v. tra le molte: Cass. n. 7341/87; n.6496/91; n. 12341/92; n. 3519/94; 5129/97), nella figura in esame restano del tutto distinti (per tutte, v. Cass. Sez. Un. 10188 del 1988, cit.) due diversi rapporti:
- un PRIMO, tra contribuente e fisco, concernente l'obbligazione tributaria, i cui presupposti e la cui disciplina seguono le regole proprie del diritto tributario;
- un SECONDO, tra fisco e fideiussore, che trova il suo fondamento nella polizia fideiussoria e nella garanzia con essa prestata, e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Amministrazione finanziaria eccependo vicende inerenti al rapporto tributario, consentendogli soltanto di dedurre che al ristabilimento dello status quo ante abbia già provveduto il garantito, poiché solo in tal caso si sarebbe già verificato l'evento per cui dovrebbe operare la garanzia.
Nessun commento:
Posta un commento