venerdì 27 aprile 2012

grava infatti sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno

Sennonchè la domanda di risarcimento del danno è limitata nel ricorso in appello - del resto al pari del ricorso in primo grado - alla richiesta di condanna, ai sensi delle leggi vigenti, “del Comune di Savona al risarcimento dei danni subiti e subendi da Ricorrente S.p.a. in forza degli atti impugnati del lavoro consequenziale esecuzione”, senza assolutamente specificazione alcuna in ordine ad un minimo di quantificazione di tali danni o un rinvio ad elementi probatori.

La domanda introdotta da Ricorrente appare quindi una sorta di mero automatismo riflesso, quasi un’appendice della domanda impugnatoria, mentre pacifica giurisprudenza afferma il principio che la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione deve essere disattesa: grava infatti sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e dunque in materia di appalti, almeno successivamente alle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE in materia di elemento soggettivo, l’entità del danno e il nesso causale (Cons. Stato, V, 4 marzo 2011 n. 1408; id., 6 aprile
2009 n. 2143; id., 13 giugno 2008 n. 2967).


Tratto dalla decisione numero 2449 del 27 aprile 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Se colui che agisce può eventualmente offrire al giudice elementi anche solo indiziari in ordine alla gravità della violazione o all’univocità della normativa di riferimento, il medesimo deve almeno indicare la prova dell’esistenza di un danno, ovverosia di una diminuzione patrimoniale o di perdita di chance, ma la totale assenza di queste ultime indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa.

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