venerdì 2 marzo 2012

la pretesa risarcitoria conseguente alla risoluzione del contratto va posta davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo

Tutte le controversie che insorgono nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico, tranne alcune eccezioni tra le quali non rientra il caso in esame (T.A.R Toscana I, 12 dicembre 2011 n. 1925), appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario poiché nella specie vengono in rilievo diritti soggettivi e non interessi legittimi. Nel caso in esame, in particolare, si discute sull’avvenuta (o meno) formazione di un mutuo consenso alla risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in causa, materia nella quale non possono che insistere diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario. Per tale parte il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti vengono dunque rimesse al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo. In tale sede la ricorrente potrà fare valere la pretesa risarcitoria conseguente alla risoluzione del contratto.

Tar Toscana, Firenze sentenza numero 412 dell' 1 marzo 2012

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