Il ricorso deve essere quindi essere accolto nel senso che spetta ai ricorrenti il risarcimento del danno per lo spossessamento del loro fondo relativamente al periodo che inizia con la scadenza del termine di occupazione legittima (12 luglio 1996), con eccezione del quinquennio coperto dalla prescrizione eccepita dalla difesa comunale, fino a quando l’Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. La quantificazione del danno deve essere determinata in riferimento agli interessi legali sul valore del bene riferito a ciascun anno di occupazione considerato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di ristorare appunto il mancato godimento del bene stesso. Per calcolarne il valore venale il Collegio ritiene necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 63 ss. c.p.a., della quale si affida l’esecuzione al funzionario responsabile del Genio Civile sede di Pistoia, con facoltà di delega, perché risponda al seguente quesito: “Accerti il verificatore il valore del bene di proprietà dei ricorrenti illegittimamente occupato dal Comune di Agliana, alla luce della qualificazione urbanistica allo stesso attribuita nel corso degli anni, a partire dal 1996 e fino ad oggi”. Assegna al verificatore nominato il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per depositare la relazione conclusiva della verificazione, la quale dovrà essere altresì comunicata ai difensori delle parti perché possano contraddire sulla stessa prima della prossima udienza di trattazione della causa.
Tar Toscana, Firenze con la sentenza numero 407 dell' 1 marzo 2012
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