Il ricorso in questa parte è però infondato poiché appare incontestabile che, nella specie, sussistessero motivi di urgenza derivanti dalla previsione legislativa di procedere all’avviamento della gara, stante la scadenza imposta dall’art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Né può ipotizzarsi che l’urgenza fosse stata creata dalla stessa Amministrazione poiché il prolungarsi della procedura è stato determinato dal gestore uscente, che non le ha messo a disposizione la documentazione necessaria. In tali circostanze d’urgenza, ed anche in ragione della particolarità e della specialità dell’incarico, ben poteva l’Amministrazione procedere all’affidamento dell’incarico de quo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Tar Toscana, con la sentenz anumero 412 dell' 1 marzo 2012.
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