venerdì 16 marzo 2012

deve essere la commissione e non il Rup a valutare l'esclusione

Comportamento illegittimo: il RUP, come emerge da tutta la documentazione versata in atti, ha assunto un ruolo attivo ed esclusivo nella determinazione circa la congruità dell’offerta

e tale attività è stata, poi, pedissequamente mutuata dalla Commissione di gara, così che la stessa ha delegato al RUP non solo accertamenti e verifiche di natura tecnica, ma anche la valutazione di tali operazioni



E’ principio normativamente statuito dal D.lgs 163/2006 quello della intangibilità ed immodificabilità del bando di gara una volta reso pubblico, con la sola possibilità per la stazione appaltante di agire in autotutela cassando in radice la stessa lex specialis .

Ogni eventuale integrazione, anche se migliorativa è vietata proprio per la tutela della par condicio tra i concorrenti.

Quindi inserire, a posteriori, criteri tecnici di valutazione dell’offerta, costituisce un vizio insanabile della procedura.

Non solo.

La disamina dei verbali di gara, in atti, evidenzia che l’intera procedura di verifica dell’offerta della società SIBI è stata realizzata e condotta dal RUP, il quale, al termine del procedimento, ha, di fatto, escluso la concorrente.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 340 del 9 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Non vi è prova che la commissione giudicatrice, unico organo deputato a valutare l’esclusione, ha partecipato a tale istruttoria, né che la stessa abbia criticamente valutato l’attività tecnica operata dal RUP, limitandosi pedissequamente a recepire i risultati da questi proposti.

Invero anche la sussistenza di un rapporto fiduciario e la totale stima delle capacità tecniche che la commissione ha riposto nel RUP, non esime la prima ad assumere autonome determinazioni in merito alla verifica, che possono coincidere totalmente con i risultati proposti dal RUP, nondimeno esigono una autonoma e formale determinazione che, sostanzialmente, dimostri tale essenziale attività critica, che certamente non può limitarsi ad una presa d’atto, nei tempi limitatissimi di cui al verbale della commissione in atti, in cui i citati lavori hanno impegnato la commissione per circa 15 minuti.

 sentenza numero 340 del 9 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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