sabato 3 marzo 2012

bisogna dimostrare che l'impossibilità ad ottenere le polizze dipende dalla responsabilità precontrattuale della pa

Responsabilità in contraendo, dovere di correttezza e buona fede: condizioni di applicabilità dell’articolo 1337 alla pa


il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di ottenere le garanzie e assicurazioni di che trattasi in mancanza della documentazione planimetrica e tecnica predetta, ad esempio, versando in atti apposita richiesta formulata in tal senso dalle compagnie assicurative e/o bancarie al fine contattate

Tutto ciò induce al convincimento che sia stato il ricorrente a mantenere un comportamento dilatorio, se non equivoco , piuttosto che l’Amministrazione comunale odierna resistente



in base ai principi civilistici in materia di responsabilità in contrahendo, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, perché possa parlarsi di violazione del dovere di correttezza e di buona fede che deve sostenere le trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c. devono ricorrere i seguenti presupposti:

1) che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;

2) che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli;

3) che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato da dolo o colpa e non sia assistito da giusto motivo

per quanto appena argomentato, che sia mancata in giudizio la dimostrazione dell’avvenuta interruzione ingiustificata delle trattative da parte del Comune resistente e della sussistenza del requisito psicologico, ossia del dolo o colpa di quest’ultimo e che a ciò consegua il rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi, pertanto, prescindere dall’esame della questione afferente alla quantificazione del danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione alla mancata stipula del contratto.


 sentenza numero 478 del 29 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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