domenica 4 marzo 2012

ATTENZIONE_dal 2 marzo 2012 i debiti per imposte e tasse devono essere certi, scaduti ed esigibili

Preclusione alla partecipazione agli appalti per quelle imprese che << hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti>>


si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (10.000 euro ndr);  e dal 3 marzo 2012_ costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e tasse certi, scaduti ed esigibili.


A cura di Sonia Lazzini


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2012 il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Modificato l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: la causa di esclusione per violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, deve essere relativa ad importi per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(G.U. 2 marzo 2012, n. 53)

Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1. Rateizzazione debiti tributari
(…)
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.



2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;  costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, decreto-legge n. 16 d

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