venerdì 3 febbraio 2012

tassatività cause di esclusione e mancata indicazione degli oneri della sicurezza

Non specificare gli oneri relativi alla sicurezza nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006, è legittima causa di esclusione



la mancata specificazione degli oneri relativi alla sicurezza nell’offerta economica prodotta in gara dalla concorrente aggiudicataria integra violazione degli artt. 86, comma 3 bis e 76, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e avrebbe dovuto comportare l’automatica esclusione dalla gara di detta concorrente.

L’esclusione era doverosa anche ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006, configurando l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un elemento essenziale.

La predetta omissione non è stata colmata neppure in sede di verifica dell’anomalia, condotta dalla stazione appaltante sulla scorta di giustificazioni generiche presentante dall’interessata e conclusa con un giudizio positivo altrettanto sommario e inconsistente.

La mancata impugnazione della lex specialis non rende inammissibile la censura qui in esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine all’effetto di eterointegrazione ex lege della disciplina di gara da parte della disciplina di rango primario.

Infine, l’obbligo di specificazione degli oneri relativi alla sicurezza non soffre eccezioni nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispondendo all’identica funzione di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni in ordine all’attendibilità e alla congruità della componente economica dell’offerta.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 23 del 12 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

In accoglimento, quindi, delle specifiche domande proposte in giudizio, va disposto:

a) l’annullamento degli atti di aggiudicazione e degli ulteriori atti di gara impugnati, questi ultimi limitatamente alla parte in cui non hanno escluso dalla gara la ditta controinteressata;

b) l’obbligo dell’ASL TO2- Torino Nord di aggiudicare l’appalto alla ricorrente Cooperativa Sociale Ricorrente s.c. Onlus, seconda graduata, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di legge, stipulando con essa il relativo contratto.

7. Resta assorbita anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta in via subordinata dalla parte ricorrente, atteso l’accoglimento della domanda principale di risarcimento in forma specifica.


A cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 23 del 12 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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