domenica 26 febbraio 2012

non viene riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo per mancanza di prove

Deve invece respingersi la congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica, poiché del tutto generica e priva della allegazione sul piano probatorio degli elementi costitutivi, tra cui in primis la stessa esistenza del danno, di cui è pacificamente onerato ex art. 2697 c.c. il soggetto che asserisca tale lesione (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2819).ù


sentenza numero 374 del 23 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Nessun commento:

Posta un commento