domenica 26 febbraio 2012

Parimenti sfornita di prova è la richiesta di ristoro del danno esistenziale, basata sulla mera asserzione di aver vissuto una perdita di compiacimento e di benessere, ma senza alcun valido riscontro

Spetta invece al ricorrente il risarcimento per la perdita di chance , ( criterio che permette di correlare il risarcimento non alla certezza del nesso causale,e quindi di quantificare lo stesso in relazione all’entità del danno,ma alla ragionata possibilità del nesso causale,e quindi di quantificare il risarcimento in una percentuale del danno), chance correlata alla possibilità, qualora fosse stato autorizzato alla costruzione dell’imbarcazione, di esercitare la pesca oltre le sei miglia marine dalla costa e ottenere così maggiori ricavi dalla sua attività.
Sul punto, il ricorrente ha fornito dati oggettivi, mediante l’allegazione delle tabelle relative alle retribuzioni dovute ai pescatori autorizzati a esercitare l’attività entro e oltre le sei miglia marine e fino a 20 miglia dalla costa.
In tal senso è rinvenibile il pregiudizio sofferto, inteso come possibilità ottenibile e non raggiunta (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253: “Il danno da perdita di chance costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile, bensì con quella della concreta possibilità ovvero probabilità di conseguirlo e necessita della sussistenza di una situazione presupposta, concreta ed idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico fondato sugli elementi di fatto allegati dal danneggiato”).
Va tuttavia precisato che al risarcimento il resistente Ministero è tenuto unicamente per il periodo dalla presentazione dell’istanza (2/10/1986) al provvedimento di diniego del 17/1/1994 (durante il quale ha mantenuto un comportamento inerte),tenuto conto che all’epoca non era normativamente disciplinato un istituto sollecitatorio e quindi non si può fare carico al ricorrente del mancato esercizio dello stesso; e, poi, per l’arco di tempo decorrente dalla pubblicazione della sentenza n. 3371/08 (20/11/2008) sino a quando ha concesso il nulla osta (27/10/2009).
Infatti, solo per tali periodi può collegarsi l’evento lesivo alla colpa dell’Amministrazione, escluso invece l’arco temporale occorso per la definizione del giudizio promosso contro l’originario diniego.

Tar Puglia, Lecce con la sentenza numero 349 del 23 febbraio 2012

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