domenica 26 febbraio 2012

l'omessa dichiarazione non è compresa tra le tassative cause di esclusione

violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006  in tema di tassatività delle cause di esclusione




Non è legittimo richiedere una dichiarazione sottoscritta per esteso con firma leggibile e con le indicazioni delle generalità del legale rappresentante da cui si evincesse espressamente che l’offerta era improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza con impegno a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenze e correttezza

non appare fondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando sollevata dalla controinteressata, in quanto non è posta in discussione la legittimità del bando, quanto l’incidenza di una clausola di esso sulla partecipazione di un concorrente

Considerato che l’art. 46, comma 1-bis del DLgs n. 163/2006, aggiunto dall’art. 4, II comma, n. 2, lett. “d” del DL n. 70/2011, ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali e che tra tali cause non può rientrare la prestazione di una dichiarazione del tenore di quella contemplata dal bando;

Considerato, quindi, che nel caso di specie, l’odierna ricorrente non poteva essere automaticamente estromessa dalla gara, ma doveva essere previamente invitata ad integrare le dichiarazioni relative alla gara, emendando così l’errore compiuto;

Considerato che, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’atto di esclusione e del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Considerato che la pronuncia di annullamento comporta l’obbligo di rinnovazione delle operazioni di gara, dovendosi accertare, tra l’altro ed in ogni caso, la congruità dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, e che, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto;

Considerato che non possono essere accolte le domande subordinate di risarcimento per equivalente, in quanto la rinnovazione della gara soddisfa integralmente l’interesse della parte ricorrente, che, allo stato, è limitato alla partecipazione alla gara;

Considerato che non può trovare accoglimento la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, considerato che il contratto non risulta stipulato, essendo stata disposta unicamente l’esecuzione in via d’urgenza;

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 204 sel 24 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

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