Tribunale delle imprese_«sezioni specializzate in materia di impresa» anche per gli appalti di rilevanza comunitaria ma solo per Spa e società in accomandita per azioni
Competenze relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto “crescita Italia”.
Doppio binario_ma solo per Società per azioni e e società in accomandita per azioni _ per le controversie dopo la sottoscrizione dei contratti sotto soglia, resta competente il giudice ordinario
CODICE CIVILE
Libro Quinto - Del lavoro_Titolo V - Delle società (Artt. 2247-2511)_ Capo V Società per azioni e Capo VI Della società in accomandita per azioni
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168
"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"
Testo in vigore | Bozza di decreto discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 |
Art. 1. Istituzione delle sezioni 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. | Art. 1. Istituzione delle sezioni 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche |
Testo in vigore | Bozza di decreto discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 |
Art. 3. Competenza per materia delle sezioni 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale | Art. 3. Competenza per materia delle sezioni 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo lO febbraio 2005, n. 30; e .successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n, 206, e successive modificazioni. . 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al LibroV, Titolo V, Capi V e VI del codice Civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause: a) tra soci delle s~cietà, inclusi coloro la éui qualità di socio è oggetto di controversia; . b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società; e) in materia di patti parasociali; j) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497- septies e all'articolo 2545-septies codice civile; i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche |
Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al LibroV, Titolo V, Capi V e VI del codice Civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
GIUSTO UN’OSSERVAZIONE
Da giurisprudenza consolidata sappiamo che le controversie relative all’escussione della cauzione provvisoria, la competenza è del giudice amministrativo.
Mentre per quanto concerne le escussione della cauzione definitiva, dopo il decreto “crescita Italia”:
Per appalti inferiori alla soglia comunitaria; giudice ordinario
Per appalti uguali o superiori alla soglia comunitaria, neo Nato tribunale delle Imprese
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