sabato 21 gennaio 2012

NOVITA’ LEGISLATIVE_In sintesi, i principali punti del decreto approvato ilo 20 gennaio 2012, nella sintesi predisposta dall’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Stampa e del Portavoce
N. 11 Roma, 20 gennaio 2012
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10,35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio dei Ministri ha oggi adottato con decreto-legge un pacchetto di riforme strutturali per la crescita. Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture.
Il primo e più importante pilastro è quello che dà il nome al decreto: la crescita. Le disposizioni che compongono il decreto-legge consentiranno, nel breve periodo, di traghettare l’economia nazionale fuori dalla spirale recessiva e possibilmente, nel medio/lungo periodo, di allinearla ai ritmi di crescita dei partners europei e internazionali.
Analisi condotte dall’OCSE evidenziano infatti come l’adozione di misure di liberalizzazione che conducano a livelli di regolamentazione del settore dei servizi simili a quelli dei Paesi con i migliori standard produrrebbero una crescita significativa della produttività totale dei fattori nei settori che impiegano tali servizi, quantificabile in oltre 10 punti percentuali. Altri studi sulla materia indicano che una riduzione delle rendite nel settore dei servizi al livello medio degli altri Paesi dell’euro si assocerebbe, nel medio periodo, a un aumento del prodotto dell’11%; il consumo privato e l’occupazione crescerebbero fino all’8%, gli investimenti del 18%; i salari reali di quasi il 12% senza effetti negativi sull’occupazione.
Nel decreto la crescita economica è stimolata anzitutto dall’eliminazione dei vincoli burocratici (nulla osta, autorizzazioni, licenze) che oggi ostacolano l’avvio delle attività d’impresa. Crescita vuol dire anche sostegno al tessuto imprenditoriale.
La promozione della crescita si accompagna all’innovazione. Si compie cioè un passo decisivo in direzione di un risultato lungamente invocato e mai portato a compimento: la valorizzazione del merito delle giovani generazioni. Premiando le capacità innovative, l’intraprendenza, la lungimiranza e la preparazione – in una parola: il merito – il decreto mette i giovani in condizione di garantire a sé stessi un futuro solido. Ai giovani sono dedicate le norme volte a facilitarne l’ingresso sul mercato del lavoro, consentendo loro di svolgere tirocini finalizzati all’iscrizione negli albi professionali già durante l’ultimo biennio di studi, prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
Sempre alle nuove generazioni si rivolgono le novità in tema di università. Quanto alle università, si potenzia il sistema di valutazione degli atenei e, in particolare, i risultati ottenuti dalle università nella didattica e nella ricerca.
Il decreto apre alla concorrenza in materia di trasporti. Di significativo rilievo sono le misure assunte sul fronte infrastrutturale, che consentiranno di aprire nuovi cantieri e creare nuova occupazione, anche nel settore dell'edilizia. In particolare, si semplifica l'attività delle imprese, anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati mediante innovativi strumenti finanziari come i project bond. Spazio anche a misure importanti per il settore dei trasporti, a favore della portualita', della nautica e dell'autotrasporto.
Quanto ai Taxi, si è stabilito di affidare l'analisi dei fabbisogni all'Autorità dei Trasporti che dovrà svolgere un’attenta istruttoria città per città, sentiti i Sindaci.
Il secondo pilastro, quello dell’equità, è complementare rispetto al primo. Il decretolegge dà spazio alla concorrenza e, nuovamente, al merito. L’apertura al mercato, incidendo in modo diretto sulle politiche aziendali delle imprese (quelle di grandi dimensioni, ma anche quelle piccole) è in grado di determinare una sensibile riduzione dei prezzi, con vantaggi evidenti per i consumatori.
A tutela dei consumatori sono previste anche misure che incentivano la trasparenza e la semplificazione. Si tratta, anzitutto, dei nuovi provvedimenti che aboliscono le tariffe professionali. Sono, inoltre, comprese le norme che impongono un regime di trasparenza rafforzato in tema di clausole vessatorie. È, ancora, il caso dei nuovi obblighi in tema di assicurazioni r.c. auto e di vendita di medicinali. È il caso, infine, del nuovo regime per l’esercizio delle class action, cui si potrà ricorrere più agevolmente.
Ancora nell’ottica dell’equità, il decreto include anche misure a sostegno dei soggetti più vulnerabili. Sono esemplificativi in tal senso la riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari e la più ampia tutela per i consumatori a fronte di condotte ingannevoli o aggressive da parte di imprese e soggetti erogatori di servizi.
Sono altresì previste misure di particolare rilievo per il settore energetico: si è avviata una procedura di separazione tra operatori e infrastrutture per creare nuove possibilità di investimento e maggiore concorrenza. Dal punto di vista del consumatore le norme introdotte tendono a contenere l’aumento dei prezzi energetici.:

Di seguito, in sintesi, i principali punti del decreto approvato dal Consiglio:

“A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese –
La norma dispone l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 59/2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente.
2. Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari –
Si prevede un piano di rateazione dei debiti tributari, con rate inizialmente basse e progressivamente crescenti. Si prevede, inoltre, che in caso di dilazione del pagamento non si proceda ad iscrizione ipotecaria, salvo che il debitore sia moroso per due rate consecutive. La permanenza dell’ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d’imposta, infatti, impedisce a quest’ultimo, ancorché in regola con i pagamenti, di accedere al sistema bancario per alimentare attività industriali o commerciali.
3. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata –
Con l’inserimento nel codice civile dell’art. 2463-bis, è istituita a favore dei soggetti con età inferiore a 35 anni la “società semplificata a responsabilità limitata”, sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale (minimo di un euro) che le formalità di costituzione.
4. Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori –
E’ attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza ed eventualmente sollecitare l’adozione dei poteri governativi sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell’unità giuridica ed economica dello Stato.
B – TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie –
Si inserisce nel Codice del consumo l’articolo 37-bis che, posto dopo l’articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l’abusività, offre un’ulteriore tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. È prevista, al riguardo, l’attribuzione di maggiori poteri all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
2. Norme per rendere più efficace l’azione di classe –
Sono apportate modificazioni all’articolo 140-bis del Codice del consumo, rimuovendo taluni limiti soggettivi e procedurali nell’esercizio della c.d. class action.
3. Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive –
Sono rafforzati gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo anche alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai milioni di euro) le tutele attualmente previste dal codice del Consumo in favore delle sole persone fisiche.
4. Contenuto delle carte di servizio –
La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.
C – SERVIZI PROFESSIONALI
1. Abrogazione tariffe professionali e obblighi del professionista –
La disposizione abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Al cliente è data facoltà di chiedere un preventivo. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
2. Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni –
Tra i principi di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, è introdotta la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio o la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, nel corso dell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali.
3. Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi –
La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL n. 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.
4. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici –
Si perseguono varie finalità. In particolare, viene abbassato a 3000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo di 4000-5000). Si prevede inoltre la possibilità che le Regioni, in deroga al criterio del rapporto farmacia-popolazione, istituiscano nuove farmacie in luoghi maggiormente frequentati. E’ inoltre estesa la vendita di medicinali di fascia C. Viene poi abbreviato il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone non aventi i necessari requisiti professionali.
5. Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti –
Viene aumentata la pianta organica dei notai di 500 posti, da coprire per concorso nel biennio 2012-2014. E’ inoltre assicurata all’utenza un rapporto più diretto ed immediato con il professionista.
D – ENERGIA
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas per i clienti vulnerabili –
E’ previsto che nel meccanismo con cui l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aggiorna il prezzo del gas per le famiglie e le piccole e medie imprese si riduca gradualmente il riferimento ai prezzi internazionali del petrolio per considerare anche i prezzi sui mercati europei del gas, con effetti di contenimento delle bollette.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas per le imprese –
Si istituisce un nuovo tipo di servizio di stoccaggio del gas per consentire alle imprese utilizzatrici di approvvigionarsi direttamente all’estero a prezzi più competitivi.
3. Disposizioni in materia di separazione proprietaria –
Si riattiva la procedura per definire la separazione della rete gas dall’ENI nella prospettiva di un operatore di rete con proiezione europea che potenzi le capacità di trasporto del gas in Italia e verso l’Europa.
4. Sviluppo di risorse energetiche naturali strategiche –
Si introducono vantaggi per i residenti dei territori interessati dagli impianti di estrazione di idrocarburi a valere su una parte delle future entrate fiscali connesse.
5. Distribuzione carburanti –
Pluralità di contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli impianti di distribuzione. Rimozione dei vincoli non giustificati all’apertura di impianti presso i centri commerciali. Maggiore trasparenza sui prezzi effettivi dei carburanti a vantaggio dei consumatori. Promozione della diffusione del metano per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
6. Mercato elettrico –
Aggiornamento della disciplina per tener conto della crescita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e maggiore integrazione con i mercati elettrici europei a fini di contenimento delle bollette e del prezzo dell’energia per le imprese utilizzatrici. Migliorare la concorrenza aumentando la trasparenza informativa nei rapporti tra imprese e clienti.
7. Smantellamento dei siti nucleari dismessi –
Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.
E – SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Promozione della concorrenza dei servizi pubblici locali –
Accelerazione della costituzione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni adeguate per una organizzazione più efficiente dei servizi; incentivi per favorire l’aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per gli enti locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi e per le aziende che migliorano l’efficienza e la qualità dei servizi.
Rafforzamento dei poteri dell’Autorità Antitrust in materia di servizi pubblici locali. Previsione delle gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
F – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
1. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base –
La disposizione applica a regime la norma prevista dall’art. 12 del DL. 201/2011 solo nell’ipotesi di mancata stipula della convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, per la definizione delle caratteristiche di conti correnti e conti base, nonché dell’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
2. Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica –
L’articolo: a) sopprime il secondo periodo dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile; b) modifica talune disposizioni del codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto; c) riduce del 30% l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validità non inferiore a due anni.
3. Repressione delle frodi –
La disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l’organo di controllo in grado di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di contrasto alle frodi.
4. Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni –
Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore.
5. Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti -
L’articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell’art. 55-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.
6. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto –
L’articolo vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di più compagnie. Previste sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell’agente nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.
G – Autorità di regolazione dei trasporti
La norma apporta modifiche all’art. 37 del DL 201/2011, 214, con cui sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti, individuando nell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (che assume la denominazione di Autorità per le reti) l’Autorità competente ad esercitare funzioni di regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze dell’Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.
H- FINANZA DI PROGETTO E NUOVE MISURE PER INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
1) Per incentivare l’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture, si è stabilito di:
- rivedere la disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto nell’ambito delle operazioni di finanza di progetto, introducendo i cosiddetti “project bond” garantiti, da parte del sistema finanziario e dei fondi privati, anche durante il periodo di costruzione dell’opera, tradizionalmente scoperto;
- introdurre nella finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di prelazione, per incentivare gli investitori privati ad assumere il ruolo di promotore in grandi opere, anche non previste negli strumenti di programmazione;
- individuare il partenariato pubblico-privato quale strumento idoneo per la realizzazione in tempi brevi, e la gestione (ma solo dell’infrastruttura e dei servizi connessi) di nuove strutture carcerarie;
- disporre che i bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità delle opere, consentendo agli istituti finanziatori di poter contare almeno su un progetto definitivo dell’opera da realizzare in concessione;
- misure di correzione delle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, per aprire nuovi spazi alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro.
Non mancano importanti norme di semplificazione e di alleggerimento procedurale, in tema, a titolo di esempio, di approvazione di progetti, affidamento di servizi finanziari, di documentazione a corredo dei piani economico-finanziari.
2) Approvate misure specifiche nel settore dell’edilizia e della casa, in relazione alla possibilità per i comuni di concedere l’esenzione dell’IMU per tre anni sull’invenduto, nonché norme di sterilizzazione dell’Iva in favore dei costruttori di nuove abitazioni e di interventi finalizzati all’housing sociale.
3) Infine sono state approvate le seguenti ulteriori misure:
- destinazione di parte dell’extragettito IVA, relativo alle operazioni riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento, alle società di progetto per le opere portuali con conseguente crescita del contributo al PIL nazionale quantificabile in 2,75 euro ogni euro di investimento pubblico o privato;
- anticipo del recupero delle accise per autotrasportatori; la disposizione garantirebbe la pace sociale nel settore dell’autotrasporto che in caso di fermo determinerebbe effetti  negativi sul pil con una incidenza di riduzione pari all’1% settimanale; la norma ha un costo per la finanza pubblica pari a 29 milioni di euro, già coperto con le risorse destinate al settore
I- TAXI, STRADE E CONTRATTI FERROVIARI
1. Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario –
Viene eliminato l’obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece l’osservanza della legislazione nazionale e regionale.
2. Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade –
E’ abrogato il comma 5-bis dell’art. 24 del codice della strada, il quale dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade devono essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario, e approvate dal concedente. Con l’eliminazione del vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze si consente l’individuazione delle pertinenze medesime anche in diverse da quella progettuale.
3. Servizio taxi –
Si adeguano i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.
L- FUNZIONAMENTO DEL MERCATO UNICO
1. Repertorio nazionale dei dispositivi medici –
La norma elimina la tariffa di 100 euro per ogni registrazione di un dispositivo effettuata nel repertorio, contemporaneamente innalzando – per esigenze di equilibrio di bilancio – il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia i suddetti dispositivi.
2. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi –
Viene eliminato l’obbligo del prestatore di servizi transfrontaliero di comunicare l’intenzione di effettuare la prestazione in Italia con un anticipo di almeno trenta giorni, stabilendosi esclusivamente che la comunicazione sia fatta “in anticipo” (secondo le previsioni della direttiva 2005/36/CE).
M- ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI
Le norme consentono di dare attuazione completa alla direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, risolvendo così la procedura d’infrazione n. 2011/0608 avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento. Viene introdotto un regime vigilato e trasparente di fissazione delle tariffe aeroportuali, prevedendo che in attesa della nuova autorità di regolazione die trasporti le funzioni di vigilanza vengano temporaneamente svolte dall’ENAC”.
Roma, 20 gennaio 2012

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