sabato 21 gennaio 2012

decreto "crescita Italia"_cdm 20.01.2012_polizza assicurativa obbligatoria per professionisti

Il professionista dovrà altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Ricordiamo che la Legge 14 settembre 2011, n. 148_entrata in vigore il 17 settembre 2011_ prevede_entro un anno_ la stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.




CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9
(Disposizioni sulfeprojessioni regolamelltate)
l. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Fenna restando.J'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di ùn organo giurisdizionale, il compenso dI professionista è detenninatb con riferimento. A parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell 'incarico professionale. Il professionista deve· rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneriipotizzabili dal momento del conferimentq alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo.
L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.


Si ricordi anche

Legge 14 settembre 2011, n. 148_Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, [ENTRATA IN VIGORE IL 17 SETTEMBRE 2011]
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti

Di Sonia Lazzini

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