Legittimo comportamento della Stazione appaltante che accertata l’esistenza di due precedenti penali non dichiarati, ha provveduto ad annullare l’aggiudicazione e ad escutere la cauzione provvisoria
Quanto all’impugnazione avente ad oggetto la successiva determinazione di incameramento della cauzione, la domanda di annullamento, in questo caso tempestiva in considerazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, è infondata; a nulla rilevando l’insistito richiamo di parte ricorrente alla specialità dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed alla sua inapplicabilità ai casi di riscontrata carenza dei requisiti generali.
Vale infatti sottolineare come, nella fattispecie in esame, l’escussione della garanzia trovi il proprio legittimo fondamento nell’art. 75 comma 6 del D.lgs. 163/2006 a mente del quale la garanzia a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”. La ricorrente è stata esclusa, come già ricordato, dopo l’aggiudicazione provvisoria, a motivo dell’esito negativo della verifica sulla documentazione prodotta, e ciò costituisce un fatto ad essa imputabile tale da impedire (oltre all’aggiudicazione definitiva an-che) la stipula del contratto di appalto.
Infine, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente confermano la legittimità della condotta dell’Amministrazione, il che vale ad escludere qualunque pretesa risarcitoria, peraltro artico-lata con formula di stile.
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