lunedì 16 gennaio 2012

E’ competente il giudice amministrativo sulla richiesta di una ditta ad avere, restituzione dal Comune, quanto dovuto rimborsare ad una Compagnia di Assicurazioni a seguito di escussione dei polizze cauzioni inerenti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione

Se in prima approssimazione è incontestabile l’appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto la domanda del privato intesa ad ottenere dall'Amministrazione la restituzione di somme da essa indebitamente percepite, atteso che la materia del contendere investe posizioni di diritto soggettivo (Consiglio Stato, sez. V, 19 ottobre 2009, n. 6411) allorquando la domanda di restituzione trae la propria giustificazione dalla contestata efficacia di un rapporto pubblicistico di convenzione urbanistica, si ricade nella giurisdizione esclusiva del G.A. codificata dall’art 11 l.241/90 (oggi art 133 c.1 a) 2 c.p.a) e dall’art 133 comma 1 lett f) c.p.a.).


Va evidenziato che la domanda di parte ricorrente non può qualificarsi quale azione di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c., non essendo rivolta nei confronti dell’accipiens unico legittimato passivo, bensì quale azione di responsabilità contrattuale per inadempimento della sottostante convenzione.


Tale ambito di giurisdizione esclusiva infatti, a differenza di altre ipotesi contemplate dal legislatore ed in primis a quella in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici (art 133 c. 1 e.1 c.p.a.) , appare molto più ampia e comprensiva delle questioni in materia di esecuzione, tra cui vi rientrano le domande di condanna alla restituzione di somme indebitamente versate dal privato lottizzante al garante, a fronte di specifiche richieste del Comune, in quanto pur sempre presupponenti l’accertamento dell’efficacia della convenzione, forma “mediata di esercizio del potere” secondo i fondamentali arresti della Corte Costituzionale (sent. n.204/2004, n.191/2006).

sentenza numero 179 del 13 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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