giovedì 19 gennaio 2012

appalto misto e obbligo per l'Ati di specificare le singole prestazioni

a carico delle imprese riunite l’obbligo di specificare la quantità delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e le quote di partecipazione

Tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni

E che siffatte disposizioni trovano la loro ratio nella necessità di assicurare le seguenti esigenze di pubblico interesse:

a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l'esecuzione del rapporto individuando il responsabile;

b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell'esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;

c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando.” (C.d.S Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744).

Ne consegue che nessuna giustificazione per l’omissione può essere tratta dalla avvenuta specificazione delle sole quote di spettanza dei lavori, trattandosi di appalto misto di lavori e servizi, ne’ può affermarsi che nella specie la suddivisione nell’esecuzione del servizio dovesse essere desunta dalla formulazione della dichiarazione. Appare, invece, evidente, da quanto sin qui rilevato, la necessità di un’espressa e puntuale dichiarazione a riguardo, finalizzata alla tutela delle esigenze pubbliche sopra descritte.

SI LEGGA ANCHE

Il carattere di principio generale, proprio dell’indicazione della parte del servizio da svolgere da ciascuna delle imprese raggrup-pate, comporta la sua applicazione indipendentemente dalla soggezione della gara ai precetti del decreto legislativo n. 157 del 1995, in quanto l’indicazione attiene alle modalità in cui si ripartiscono i diritti e gli obblighi nascenti del contratto fra le imprese associate al loro interno e fra costoro e la stazione appaltante._ e’ irrilevante che non fosse espressamente comminata dal bando di gara l’esclusione per l’omessa indicazione della parte del servizio svolta da ciascun soggetto, dovendosi il bando stesso ritenere eterointegrato dai precetti generali della materia.


E’ corretto quanto decisione nella sentenza di primo grado che ha considerato la specificazione dei servizi svolti da ciascuna impresa come e-lemento essenziale del contratto, in assenza della quale rimaneva indefinito un elemento essenziale dell’obbligazione, cioè l’identità del soggetto tenuto ad adempiere.?


La risposta affermativa del Consiglio di Stato si basa sul fatto che <L’obbligo imposto alle imprese raggruppate dall’art. 11 del D.Lgs. 157/1995, di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, è espressione di un principio ge-nerale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica nei qua-li sia prevista la presentazione di offerte da parte associazioni temporanee, indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria._L’indicazione della parte del servizio verrà svolto da ciascuna delle imprese raggruppate, assolve infatti alla funzione di rende-re, nei confronti dell’amministrazione, parziaria l’obbligazione del raggruppamento appaltante per le prestazioni che ciascuna delle imprese è tenuta a svolgere e non solidale, come l’obbligazione sarebbe in mancanza della specificazione.>


Merita di essere segnalata la decisione numero 98 del 14 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolar modo il seguente passaggio:


<Non conduce infine a diverse conclusioni che la parte del servizio svolta da ciascuno dei soggetti raggruppati fosse facil-mente desumibile dalla natura delle imprese associate e che il bando di gara non comminasse alcuna esclusione per l’omessa indicazione dei servizi svolti da ciascuna impresa.

La circostanza che, dei due soggetti raggruppati, la società ALFA avesse requisiti ed esperienza pluriennale con il co-mune di Ruvo di Puglia nella gestione amministrativa di impianti natatori e la società ALFA2 Nuoto Ruvo avesse esperienza come associazione sportiva di nuoto, svolgente attività agonistica e ri-conosciuta come scuola di nuoto federale dalla Federazione Ita-liana Nuoto e dal CONI, non assolveva le partecipanti alla gara dall’espressa indicazione, data l’attinenza di tale circostanza non alle modalità fattuali dello svolgimento del servizio ma alle re-sponsabilità nei confronti della stazione appaltante nel caso di inadempimento.

All’espressa assunzione di tali responsabilità è infatti preordinata l’indicazione delle parti del servizio da cui de-rivano gli obblighi contrattali nei confronti dell’amministrazione che altrimenti rimarrebbero del tutto indefiniti>



 sentenza numero 160 del 9 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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