venerdì 23 dicembre 2011

deve essere dimostrato che la perdita di clientela sia stata colpa della pa

E’  onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile ex art 2043 cc




La domanda impone al Giudice adito di verificare la sussistenza dei presupposti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito.

Il richiedente è perciò chiamato a provare l’esistenza del danno stesso, derivante dalle maggiori spese (che si pretendono essere derivate dalla carente fornitura di attrezzature da parte dell’Amm.ne) e dal mancato guadagno che si assume discendente dall’attività inadempiente posta in essere dalla P.A.

Ma nel caso in questione, il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, e ciò per entrambe le tipologie di danni oggetto del ricorso.

Infatti, quanto alle fatture prodotte in giudizio (allo scopo di documentare le maggiori spese che parte ricorrente avrebbe incontrato nel corso dell’esecuzione della convenzione), le stesse di per sé (ed in carenza di altre prove) non dimostrano che le manutenzioni dei macchinari si siano rese necessarie a causa di originari vizi delle attrezzature fornite, ben potendo derivare anche da cattivo o errato uso o manutenzione da parte dell’impresa ricorrente, così come non è emerso univocamente dagli atti del giudizio che le attrezzature siano state acquistate da parte del ricorrente per ovviare a carenze nella dotazione fornita dall’Amm.ne (come si sostiene), ben potendo ipotizzarsi che il ricorrente abbia voluto ampliare e variare le attrezzature al servizio del lido.

Ma neanche l’esistenza ("an") del danno (mancato guadagno) è stata provata, nè gli elementi prodotti in giudizio sono sufficienti ad emettere una pronuncia che statuisca sul "quantum" spettante a titolo di riparazione pecuniaria: pur avendo il ricorrente offerto (quanto meno ) un principio di prova circa l’imperfetta esecuzione da parte dell’Amm.ne delle obbligazioni assunte con la convenzione (si vedano, ad esempio, gli avvisi diramati dalla stessa Amm.ne circa la carenza di lettini ed ombrelloni), tale circostanza non è di per sé sufficiente a dimostrare il pregiudizio economico asseritamente subito.

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2939 del 7 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

In proposito il Collegio intende riaffermare il principio giurisprudenziale secondo il quale “per ogni ipotesi di responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni causati per l'illegittimo o mancato esercizio dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti; se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e, quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, nè può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato, atteso che essa non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dall'interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute (in termini Consiglio Stato , sez. V, 28 febbraio 2011 , n. 1271).

Essendo onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, egli avrebbe dovuto quantomeno portare all'attenzione del giudice dati contabili e relazioni tecniche da cui si evincessero che i problemi operativi derivanti dall’inadempimento parziale da parte della PA alle sue obbligazioni avevano causato mancati guadagni (ad esempio perdita di clientela), senza di che non è possibile stabilire l’esistenza di un concreto danno derivante dall’imperfetta esecuzione della convenzione .

Sulla scorta di quanto si è esposto, il ricorso deve essere respinto.

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