l’incameramento della cauzione è una mera conseguenza di un effetto di legge dell’inadempimento alla sottoscrizione del contratto di affidamento
il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e incameramento della cauzione è stato adottato a seguito della rinuncia da parte dello Studio ricorrente dell’aggiudicazione del servizio e, quindi, per un fatto attribuibile all’aggiudicatario che denota l’inadempimento dello stesso all’obbligo di procedere alla stipulazione del contratto.
Sulla base di tali premesse e tenendo conto del comportamento del ricorrente, appaiono infondati il secondo e terzo motivo e il provvedimento impugnato risulta, quindi, legittimo, posto che la cauzione rappresenta una garanzia legata alla serietà e affidabilità dell’offerta e l’incameramento della stessa assume una funzione indennitaria, sanzionando il comportamento dell’impresa per la mancata sottoscrizione del contratto,
o sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedurali del ricorrente, così come è inquadrabile nella specie, non contrastante, tra l’altro, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 7504 del 21 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.
2.1. Parte ricorrente con il gravame in esame ha impugnato la D.D. n. 43 del 2006 - con cui è stato revocato l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di assestamento forestale ed antincendio boschivo, aggiudicato dallo Studio ricorrente, ed è stato disposto l’incameramento della cauzione provvisoria - nonché l’avviso di gara nella parte in cui ha stabilito l’obbligo per i partecipanti di versare la cauzione provvisoria sull’importo del 5 per cento a base di gara.
Osserva il Collegio che il thema decidendum è incentrato sulla illegittimità della predetta D.D. n. 43/2006 non come provvedimento di revoca dell’affidamento dell’incarico, ma come provvedimento sanzionatorio che ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria versata dall’aggiudicatario.
Occorre evidenziare che nella sostanza detta determinazione impugnata risulta essere conseguente alla rinuncia all’aggiudicazione definitiva del servizio già affidato con D.D.n. 85 del 23.6.2004, atto formale di rinuncia all’incarico comunicato dallo stesso ricorrente al Comune con nota in data 24.1.2005 (come risulta dalle premesse contenute nel provvedimento n. 43/2006).
La determinazione impugnata precisa inoltre che l’avviso di gara per il conferimento di detto incarico “non prevede la possibilità di affidare tale servizio al secondo classificato per rinuncia del 1° classificato e quindi per ragioni di trasparenza amministrativa l’amministrazione comunale deve predisporre gli atti per indire una nuova gara” ; tale presupposto dell’atto di revoca dell’affidamento e di indizione della gara non appare censurato, mentre è impugnato l’avviso di gara limitatamente alla parte relativa alla previsione dell’obbligo di versamento della cauzione, con evidenti profili di tardività di tale impugnazione, posto che lo Studio ricorrente ha nella sostanza prestato acquiescenza agli atti, presentando l’offerta con versamento della cauzione alla luce delle prescrizioni del bando
Del resto occorre ribadire che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e incameramento della cauzione è stato adottato a seguito della rinuncia da parte dello Studio ricorrente dell’aggiudicazione del servizio e, quindi, per un fatto attribuibile all’aggiudicatario che denota l’inadempimento dello stesso all’obbligo di procedere alla stipulazione del contratto.
Sulla base di tali premesse e tenendo conto del comportamento del ricorrente, appaiono infondati il secondo e terzo motivo e il provvedimento impugnato risulta, quindi, legittimo, posto che la cauzione rappresenta una garanzia legata alla serietà e affidabilità dell’offerta e l’incameramento della stessa assume una funzione indennitaria, sanzionando il comportamento dell’impresa per la mancata sottoscrizione del contratto, o sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedurali del ricorrente, così come è inquadrabile nella specie, non contrastante, tra l’altro, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Né varrebbe obiettare che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della legge sul procedimento (primo motivo), per omessa omissione da parte del Comune della comunicazione allo Studio ricorrente dell’avvio del procedimento di incameramento della cauzione, ciò in quanto tale procedura costituisce un effetto di legge e conseguenza dell’inadempimento dello stesso alla sottoscrizione del contratto di affidamento, in disparte la mancanza di un interesse partecipativo tutelabile del ricorrente non necessitando nella specie particolari valutazioni discrezionali, risultando l’incameramento della cauzione una mera conseguenza di un effetto di legge (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 novembre 2010 , n. 33141).
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