Il Consiglio di Stato afferma che sono in casi eccezionali può essere preso come riferimento il risparmio economico per decidere sull’inefficacia di un contratto
Viene quindi confermata la sentenza di primo grado che, nello stabilire l’inefficacia del contratto, ha decretato il subentro contrattuale al secondo classificato, dopo la verifica, da parte della Stazione appaltante, del possesso, da parte del nuovo e legittimo aggiudicatario, dei requisiti prescritti
Aggiudicazione illegittima, subentro contrattuale ma solo dopo che la Stazione appaltante abbia verificato, in capo alla nuova aggiudicataria, il reale possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara
Tratto dalla decisione numero 4831 del 29 agosto 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Con l’atto di appello ci si duole, infine, che il Tribunale abbia accolto la domanda dell’avversaria di vedersi aggiudicato il servizio, previa declaratoria di inefficacia del contratto, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.
La decisione, ad avviso dell’appellante, lederebbe quelle “esigenze imperative connesse ad un interesse generale” che, secondo l’art. 121, comma 2, C.P.A., impediscono qualsiasi dichiarazione di inefficacia del contratto.
Le apodittiche deduzioni che in proposito vengono formulate non integrano, però, nemmeno un principio di dimostrazione dell’esistenza del relativo vizio.
A tale scopo non vale certo allegare la mera ipotesi di un’interinale interruzione di un servizio come quello in controversia, che riguarda il trasporto alunni; e tantomeno giova addurre la maggiore convenienza economica dell’offerta di essa appellante, poiché lo stesso comma da ultimo citato precisa che “gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali”, estremo la cui sussistenza non è stata fatta constare
Ecco il commento alla sentenza di primo grado
sentenza numero 25334 del 18 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Aggiudicazione illegittima, subentro contrattuale ma solo dopo che la Stazione appaltante abbia verificato, in capo alla nuova aggiudicataria, il reale possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara
risulta pertanto conclamato il mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, di requisiti essenziali di partecipazione previsti dal capitolato speciale, che imponeva l’esclusione della medesima dalla gara;
- ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, che devono essere annullati con assorbimento delle ulteriori censure quivi non esaminate;
- ciò comporta che, in ragione dei contrapposti interessi delle parti, della posizione di seconda classificata della ricorrente e della sua possibilità di subentrare in un appalto in non avanzato stato di esecuzione, deve essere dichiarato inefficace l’eventuale contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Società Cooperativa Sociale Onlus Controinteressata per l’espletamento del servizio, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione, od alla comunicazione laddove anteriore, della presente sentenza all’amministrazione comunale;
- quanto alla connessa pretesa risarcitoria, essa allo stato non può essere accolta potendo essere vagliata solo all’esito della nuova aggiudicazione disposta in favore della ricorrente, sulla quale la stazione appaltante dovrà pronunciarsi una volta verificata la sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara;
- in conclusione, il presente ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati;
- le spese processuali devono essere addebitate all’amministrazione comunale soccombente nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate per il resto, con riguardo alla posizione della controinteressata;
Nessun commento:
Posta un commento