venerdì 17 giugno 2011

anche a voler ritenere che il tempo sia di per sé un bene della vita per il soggetto privato, niente danno da ritardo per mancata approvazione dell’aggiudicazione definitiva

Per completezza di argomentazione, può aggiungersi che viene anche in rilievo, seppure con qualche specificità, il problema, ancora irrisolto, della natura giuridica del danno da ritardo, se cioè lo stesso sia configurabile per il fatto del mero superamento del termine finale del procedimento (c.d. danno da mero ritardo), o si richieda un quid pluris, come ritenuto, in passato, da Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7, e cioè il sopraggiungere di un provvedimento di accoglimento dell’istanza, vale a dire satisfattivo dell’interesse pretensivo azionato in giudizio.

Peraltro, nella fattispecie in esame, anche a voler ritenere che il tempo sia di per sé un bene della vita per il soggetto privato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271), non può trascurarsi di considerare che l’aggiudicazione provvisoria è inidonea ad ingenerare un qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista un’illegittimità nell’operato dell’Amministrazione (così Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1907; Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808).

Se l’aggiudicazione provvisoria, naturalmente temporanea, è inidonea ad ingenerare un qualunque affidamento tutelabile, bene si comprende come il ritardo, ove per ipotesi configurabile, nell’adozione del diniego del provvedimento di aggiudicazione definitiva difficilmente può produrre un danno ingiusto, e dunque risarcibile.

La complessità degli accertamenti tecnici resisi necessari vale altresì ad escludere la colpa dell’Amministrazione, intesa come apparato, non potendosi ricollegare il (maggiore, sempre in ipotesi) tempo occorso alla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, con conseguente superamento della presunzione semplice (o relativa) di colpevolezza, ravvisabile nel mancato rispetto del termine finale del procedimento, o, se si preferisce, configurando la descritta situazione un’ipotesi di errore scusabile.

6. - La reiezione del ricorso e della connessa domanda risarcitoria giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio

Tratto dalla sentenza numero numero 172 del 16 giugno 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia

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