venerdì 3 giugno 2011

Il Tar fa ricorso al criterio equitativo anche per determinare il danno all’immagine: la quantificazione è di euro 8 mln.a titolo di risarcimento del danno accertato!

Ciò posto, è evidente che nella specie trattasi di risarcimento del danno per equivalente, non essendo concepibile né invero disposto dal giudice una modalità di risarcimento del danno attraverso reintegrazione in forma specifica. Si è, infatti, ordinato al Comune di Roma di formulare una proposta da costruire sulla base dei criteri in sentenza indicati. Ritiene il Collegio, attesa la mancata adozione della prescritta proposta risarcitoria e comunque rilevato il difetto di un accordo sul punto, di poter procedere a liquidare nella presente sede di ottemperanza il danno da risarcire procedendo in via equitativa.

Devesi, al riguardo, segnalare che almeno uno dei criteri fissati ai fini della formulazione della proposta di risarcimento del danno dal primo e dal secondo giudice, segnatamente il “rafforzamento nel mercato del latte dei concorrenti”, è difficilmente ancorabile a parametri certi e soprattutto univoci, nel senso che con esso vengono in rilievo dinamiche del mercato del latte sulle quali agiscono anche altri e numerosi fattori. Ciò viene sottolineato all’esclusivo fine, non essendo dubitabile la razionalità e logicità del criterio medesimo, di supportare la scelta del Collegio di procedere a liquidare il danno in via equitativa.


Così come la pretesa risarcitoria prospettata in termini di danno all'immagine, altro criterio nella specie dettato ai fini della formulazione della proposta, importa secondo condivisibile giurisprudenza l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa


Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio, in base a presumibili criteri di ragionevolezza legati alle dinamiche del mercato, alle quote dei diversi operatori ivi presenti nonché ai notori fenomeni recessivi in corso, di conseguentemente condannare il Comune di Roma a corrispondere alla odierna ricorrente l’importo di euro 8 mln.a titolo di risarcimento del danno accertato con la sentenza della cui esecuzione è questione.


tratto dalla sentenza numero 4982 dell’ 1 giugno 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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