domenica 29 maggio 2011

Mancata esecuzione di decreto ingiuntivo: il Tar fa trasmettere gli atti alla Corte dei Conti

Visto il decreto ingiuntivo n. 497/2009 emesso in data 29.06.2009 dal Tribunale di Ragusa, a favore del ricorrente Consorzio di Garanzia Collettivi Fidi Ricorrente Coop. Per Azioni, e nei confronti del Comune di Comiso, per la somma di Euro 22.468,31, oltre interessi legali ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 715, oltre spese generali IVA e CPA;

Rilevato che il predetto decreto non è stato opposto, come si evince dalla attestazione di esecutività del 12.11.2009;

Visto l’atto di diffida e messa in mora notificato dalla ricorrente in data 11.01.2010 al Comune debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 del R.D. 642/1907;

Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 37 L. Tar per l’esecuzione del D.I. n. 497/09;

Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Comiso di eseguire integralmente il decreto ingiuntivo, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – la somma, gli accessori e le spese legali spettanti al ricorrente Consorzio di Garanzia Collettivi Fidi Ricorrente Coop. Per Azioni, come indicati nel D.I. n. 497/09;

Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di Scicli (RG), che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario trasmetterà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ad acta”);

Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo



tratto dalla sentenza numero 1359 del 27 maggio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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