sabato 2 aprile 2011

tutelare la “par condicio” tra i concorrenti è preciso obbligo delle Stazioni Appaltanti

In aderenza ai principi generali della par condicio, correttezza ed affidamento di cui all’art.2 del Codice dei Contratti, che presiedono alla disciplina degli appalti pubblici, la partecipazione alla gara impone ai concorrenti di usare dell'ordinaria diligenza e di rispettare strettamente le cogenti ed indefettibili clausole della normativa di gara richiedenti specifiche modalità di redazione dell’offerta economica (ma anche tecnica) specie quando tale obbligo sia posto in stretta relazione con l’inserimento nella proposta economica degli elementi indispensabili per la corretta applicazione delle formule matematiche esplicative dei criteri di valutazione

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(…)

Art. 2. Principi
(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice

In tali casi infatti l’obbligo di escludere un’offerta che non sia appropriata al bando di gara o di non considerare un elemento ai fini dell’attribuzione dei punteggi non necessita di un’apposita comminatoria di esclusione, ma discende direttamente dal mancato rispetto delle fondamentali clausole del bando.

Attraverso la previsione di differenti punteggi (peraltro complessivamente estremamente incidenti sull’esito finale della gara), la lettera di invito imponeva una precisa modalità di redazione dell’offerta economica, la cui esatta applicazione era necessaria per la corretta attribuzione dei punteggi, e quindi non assumeva un rilievo meramente formale, ma incideva sulla stessa ammissibilità dell’offerte economica, essendo direttamente preordinata a tutelare la “par condicio” tra i concorrenti e la esatta comparazione e valutazione tra le offerte.

in una gara per l’offerta economicamente più vantaggiosa, i meccanismi di attribuzione dei punteggi per il fattore economico di cui alla lett. A) dell’art. 86,I° co. del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non possono in nessun caso essere tali da sovvertire la realtà e far conseguire più punti per la componente economica a proposte più costose

tratto dalla decisione numero 2073 dell’ 1 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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