martedì 15 maggio 2012

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato_numero 10 del 4 maggio 2012 si esprime in tema di ricomprensione tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art 38 del codice dei contratti, degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nel triennio anteriore al bando. (soggetti quindi a “rischio” escussione della cauzione provvisoria)

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato_numero 10  del 4 maggio 2012  si esprime in tema di ricomprensione tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art 38 del codice dei contratti,  degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nel triennio anteriore al bando. (soggetti quindi a “rischio” escussione della cauzione provvisoria)




deve quindi ritenersi la sussistenza in capo al cessionario dell’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora nell’ultimo anno).

Resta fermo, come innanzi accennato, che è comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo triennio e, ora, nell’ultimo anno, presso il complesso aziendale ceduto.

Resta altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l’onere del cessionario – che in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione.

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