venerdì 8 aprile 2011

Nessun risarcimento del danno in caso di mancanza di prove sulla sua esistenza ed entità

nessuna delle prove né precostituite, né costituende, ammissibili in base al Codice del Processo Amministrativo e al codice di procedura civile, è stata prodotta in giudizio dalla parte ricorrente a supporto dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata e, in particolare, a dimostrazione dell’esistenza del danno, della sua entità e della sua ascrivibilità eziologica alla condotta dell’amministrazione intimata


l’esame degli atti di causa evidenzia l’infondatezza nel merito delle pretese risarcitorie azionate in questa sede, in quanto sfornite di supporto probatorio sulla stessa sussistenza del danno allegato e sul nesso di condizionamento eziologico rispetto alla condotta serbata dall’amministrazione, prima ancora che sulla sua esatta quantificazione

Il Collegio non può esimersi dal rilevare che nel giudizio amministrativo, come in quello civile, la consulenza tecnica di parte, isolatamente considerata e non supportata da documentazione oggetto di valutazione, non esplica alcuna efficacia probatoria

E’ noto come, dopo il revirement di cui alle SS.UU. della Corte di Cassazione n° 500/99, i cui principi sono stati recepiti dalla legge n° 205/2000 e oggi dal Codice del Processo Amministrativo, si sia affermato in sede giurisprudenziale il principio per cui “il risarcimento non può ritenersi un semplice effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo, invece, la presenza di una verifica positiva degli specifici requisiti (lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità della P.A., esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito), atteso che il ricorso giurisdizionale é diretto a conseguire la riparazione integrale della concreta situazione pregiudicata, cosicchè il ricorso all’azione risarcitoria é possibile solo quando – nonostante l’annullamento dell’atto e la nuova attività amministrativa volta all’adozione di altro atto che soddisfi l’interesse del privato – sussistano ancora conseguenze pregiudizievoli in capo all’interessato, gravando, in tal caso, però su chi assume di essere stato danneggiato l’onere di fornire la necessaria prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell’illecito” (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 26 ottobre 2010, n° 1315; in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011, n° 1335; Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n° 7800 e, nella giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2010, n° 4326; Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2010, n° 2122; Cass., SS.UU., 22 giugno 2005).

tratto dalla sentenza numero 694 dell’ 8 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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