si configura la carenza di interesse ad impugnare il bando di gara, il provvedimento di esclusione e/o quello di aggiudicazione provvisoria, ove non abbia fatto seguito l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva nel frattempo intervenuta.
Pertanto, deve ribadirsi che l’impugnazione del provvedimento di esclusione e della connessa aggiudicazione provvisoria perde ogni concreto interesse, dovendosi aver riguardo all’impossibilità per le ricorrenti di aggiudicarsi la gara.
Invero, la non necessità di impugnazione dell’atto finale di una procedura, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti; viceversa, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, come avviene in tutte le procedure selettive e/o concorsuali, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 agosto 2010 n. 5618; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2846; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2005 n. 4207 e 23 marzo 2004 n. 1519).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 2402 del 29 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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