venerdì 29 aprile 2011

Ex 2697 c.c.:chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, anche nei fatti illeciti di cui all’articolo 2043 cc

Occorre quindi che sia congruamente dimostrata
l’esistenza
la consistenza del danno,
il nesso di causalità materiale e giuridica tra l'operato dell'amministrazione e l'evento pregiudizievole,
nonché tra quest’ultimo ed il danno,
ed infine l’imputazione dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della pubblica amministrazione,

da ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui l’illegittimità derivi da una violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, ovvero da negligenza inescusabile nell'interpretare ed applicare la normativa vigente

Né il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. esonera del tutto l’interessato dell’onere di allegazione e prova, in quanto è comunque necessario che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare

non può assumere rilevanza ai fini risarcitori la deduzione generica dell’inoperosità da parte dell’amministrazione nell’esercizio dei compiti di controllo e repressione dei parcheggiatori abusivi, giacché nel nostro diritto positivo non è previsto il risarcimento dei danni causati da omissioni nell’esercizio delle funzioni amministrative di per sé considerato. L’ammissibilità della pretesa risarcitoria presuppone comunque la lesione di un interesse sostanziale, consistente nella mancata o ritardata emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo vantaggioso per l'interessato

Inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del comportamento che si assume lesivo costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente affinché si configuri una responsabilità risarcitoria dell'apparato amministrativo.

Infatti, la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria per fatto illecito

Tratto dalla sentenza numero 2397 del 29 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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