SUSSITONO tutte le condizioni alle quali l’art. 2043 del codice civile subordina il risarcimento del danno ingiusto e precisamente:
- il pregiudizio patrimoniale, derivante dalla ingiustificata inibitoria dei lavori edili, a causa del provvedimento già annullato da questo TAR, con conseguente illegittimo arresto dell’attività imprenditoriale dell’esponente, costretta a dilatare i tempi di realizzazione della costruzione, con l’inevitabile incremento - quanto meno - dei costi di cantiere;
- il nesso causale fra il danno e la condotta dell’Amministrazione, oltre che la colpa di quest’ultima (non rinvenendosi, infatti, gli estremi del dolo dell’Amministrazione medesima).
La colpa è desumibile dalla palese ed inescusabile violazione delle norme che, nel caso di specie, presiedevano all’esercizio dell’azione amministrativa, attesa la superficialità dell’istruttoria condotta dal Comune e la conseguente insufficienza della motivazione della nota del 25.8.2003, come del resto chiaramente evidenziato nella sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 357/2005 (cfr. doc. 4 della ricorrente), dove si legge che: <<...l’amministrazione ha basato la motivazione del provvedimento esclusivamente su un falso presupposto.. >>, ed ancora che: <<E’ evidente dunque che il provvedimento impugnato sia affetto da un vizio di carenza di motivazione e di eccesso di potere per travisamento dei fatti>>.
Sul punto, preme ancora al Tribunale, per doverosa completezza espositiva, evidenziare come non assuma rilievo nella presente fattispecie, ai fini della valutazione della responsabilità della P.A., la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 30.9.2010, causa C-314/09, la quale ha escluso, quantomeno per il settore degli appalti pubblici, che il diritto al risarcimento del danno da parte di un’amministrazione possa essere subordinato al carattere colpevole della violazione normativa.
L’applicazione della decisione della Corte è esclusa non solo perché la presente controversia non attiene alla materia degli appalti pubblici, ma anche perché appare agevolmente provata, nel caso di specie, la colpa dell’apparato amministrativo.
Tratto dalla sentenza numero 901 del 5 aprile 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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