Così nella sentenza numero 1040 del 28 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
<<Visto il ricorso con il quale la Compagnia garante ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 29.03.2000, port. U33640 comunicata il 21.01.2011, emessa dal Comune di Messina per riscuotere gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni afferenti alla concessione edilizia n. 12726 del 23.12.1994 nei confronti della compagnia assicuratrice ricorrente, in qualità di avente causa del soggetto che in precedenza aveva prestato fideiussione per il rilascio della predetta concessione edilizia;
Considerato che la questione si presta ad essere definita nel merito con sentenza succintamente motivata, da adottare già nella fase di trattazione della domanda cautelare, come espressamente previsto dall’art. 60 del c.p.a.; stante la mancata opposizione dei difensori presenti all’odierna udienza;
Ritenuta sussistente la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla materia in esame, come recentemente affermato con sentenza di questa Sezione n. 58/2011, cui si fa espresso rinvio>>
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