La ricorrente deduce, anzitutto, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la cognizione della domanda, quanto meno nella parte riferita alla privazione di effetti del contratto stipulato, appartenga alla giurisdizione ordinaria.
L’eccezione è priva di pregio. Infatti, non è discutibile che, per le controversie relative alla sorte del contratto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione, proposte dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 53/2010 (27 aprile 2010), sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa.
A norma dell’articolo 5 del codice di procedura civile, “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
Pertanto, non è più configurabile la giurisdizione ordinaria in relazione a controversie aventi per oggetto l’accertamento dell’inefficacia o della nullità del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione
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