ATTENZIONE:ALLA NUOVA PROCEDURA POTRA' PARTECIPARE ANCHE L'ATTUALE ESECUTORE
che di conseguenza richiederà al proprio assicuratore una cauzione provvisoria per un appalto che....sta già svolgendo!
ma non solo
quasi sicuramente potrebbe aggiudicarsi l'appalto in quanto favorito dai minori costi di gestione! (per buona pace della par condicio....)
Il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 122 del codice del processo amministrativo, sia necessario indicare una decorrenza della inefficacia del contratto, diretta a contemperare in modo equilibrato gli interessi delle parti e sincronizzata con il termine assegnato all’amministrazione per il rinnovo delle operazioni di gara.
Pertanto, l’amministrazione, è tenuta a rinnovare l’intera procedura di gara, a partire dalla pubblicazione del bando, sino alla aggiudicazione e alla nuova stipulazione del contratto, entro il termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
La decorrenza dell’inefficacia del contratto stipulato in data 4 luglio 2008 va fissata alla stessa data di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione o notificazione della presente sentenza o alla data della nuova stipulazione del contratto, all’esito della procedura rinnovata, se anteriore
Tratto dalla decisione numero 1570 dell’ 11 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento