In conclusione, quindi, il Comune di Meda va condannato al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura pari ad euro 127.474,47, oltre la rivalutazione e gli interessi compensativi come da precedenti punti 10) e 11), e gli interessi legali come da punto 12)
la sentenza in questione ha tratteggiato un quadro dell'azione amministrativa carente, sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'amministrato e della tecnica dell'agire pubblico, con una sintetica ma compiuta argomentazione delle ragioni dell’illegittimità della condotta del Comune di Meda, dalla quale è del tutto lineare trarre gli elementi per la configurazione dell'illecito civile
il Collegio ritiene desumibile da tale condotta l’estremo della colpa, intesa come colpa dell'amministrazione nel suo complesso, per l’ingiustificato scostamento dagli standard di buona amministrazione imposti al soggetto pubblico dal suo stesso ruolo.
Analogamente, si deve ritenere sussistente il danno lamentato dagli esponenti, per il mancato godimento dei beni di loro proprietà, nonché, il nesso causale fra detto danno e la condotta dell’amministrazione come poc’anzi tratteggiata.
Sulla quantificazione del danno, in particolare, il Collegio ritiene di poter condividere l’impostazione seguita da parte ricorrente, che, nella memoria da ultimo depositata, ha nel complesso assolto l’onere della prova a suo carico, ancorando la stima della perdita subita per il mancato godimento dei terreni, al valore locativo degli stessi.
Tratto dalla sentenza numero 854 del 30 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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