Se dolosamente un funzionario comunale richiede oneri concessori superiori al dovuto, nulla è ascrivibile al Comune di appartenenza
carattere strettamente egoistico e personale della responsabilità dell’impiegato
si è spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo .
l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente in sede di determinazione degli oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale rimessi in tale settore amministrativo al Comune
I fatti connessi al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia per cui è causa sono stati oggetto di un procedimento penale attivato nei confronti dell’allora responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e conclusosi, allo stato, per il dipendente comunale in questione con una condanna , in primo grado, per i reati di cui agli artt.81cpv, 56, 317 e 323 c.p. , sostanzialmente confermata in appello . In tale sede l’impiegato comunale è stato condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di Fino Mornasco costituitosi parte civile.
Tanto doverosamente precisato, il ragionamento secondo cui l’operato abnorme posto in essere dal predetto funzionario dell’Ufficio tecnico in sede di determinazione degli oneri contributivi, sia ascrivibile, quanto all’imputazione soggettiva, all’appellante Comune in applicazione dei principi rappresentati dalla sussistenza di un nesso di necessaria occasionalità e dall’esistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra il dipendente e l’Ente locale , non convince.
Dalla lettura della sentenza penale di condanna si evince in maniera netta che la condotta dolosa tenuta dall’allora responsabile dell’Ufficio tecnico nella gestione della pratica Controinteressata Design, relativamente alla illegittima determinazione degli oneri di urbanizzazione è stato il frutto di un disegno “criminoso” di perseguimento di un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell’Ente
Tratto dalla la decisione numero 1335 del 2 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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