mercoledì 9 marzo 2011

Il broker assicurativo legittimamente può fornire assistenza nella sola fase istruttoria di ricerca della miglior Compagnia di Assicurazione

non emerge alcuna correlazione tra la decisione dell’amministrazione di scegliere l’offerta della Società di Assicurazione  e la previsione di un compenso in favore del broker.


Dall’esame degli atti del procedimento di selezione del contraente non emerge, nemmeno presuntivamente o indirettamente, la denunciata interferenza del broker sulla valutazione tecnica operata dall’amministrazione, anche considerando che il ruolo tipico di questa figura professionale è rappresentato proprio dall’assistenza tecnica prestata in favore del cliente.

Non assume particolare rilievo, a tale proposito, la circostanza, sottolineata dal TAR, secondo cui l’offerta prescelta “prevede il riconoscimento di un compenso a BROKER DI ASSICURAZIONE” e che “per l’appunto Broker di assicurazione ha consigliato ad ATV di rifiutare”.

Dalla lettura dei verbali di gara, infatti, non emerge alcuna correlazione tra la decisione dell’amministrazione di scegliere l’offerta della Società Cattolica e la previsione di un compenso in favore del broker. Né, soprattutto, sono rinvenibili espliciti atti da cui sia possibile inferire che il broker abbia inteso influenzare illegittimamente la scelta compiuta dall’amministrazione.

La Commissione di gara ha effettuato una analitica e motivata valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, tenendo conto, in modo assolutamente legittimo, dell’assistenza tecnica fornita dal Broker assicurativo nella sola fase istruttoria

In questo contesto, non assumono peso decisivo le difese articolate dalle parti appellate, secondo le quali, la Commissione, composta da un numero di componenti pari, risulterebbe, di fatto, “integrata” dal broker.

Tratto dalla decisione numero 1433 dell’ 8 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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